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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24575/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio di cassazione, prendendo atto dell’intervenuto accordo transattivo tra le parti e dell’integrale definizione stragiudiziale della controversia. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2007 con cui il Comune aveva recuperato maggiori imposte su tre aree edificabili di proprietà della contribuente. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, ritenendo adeguata la prova del maggior valore delle aree sulla base di delibere comunali e confermandone la natura edificatoria; la CTR, invece, aveva accolto l’appello della contribuente e annullato l’avviso, valorizzando precedenti decisioni tra le stesse parti e ritenendo l’atto viziato da errori nel procedimento di valutazione delle aree. Il Comune proponeva ricorso per cassazione con otto motivi avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti comunicavano di aver definito tutte le controversie ICI pendenti tra loro, comprese quelle relative all’anno 2007, mediante accordo quadro e successivo atto di definizione stragiudiziale, con pagamento delle somme concordate e compensazione integrale delle spese, chiedendo la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere o, in subordine, per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato per escludere che la definizione convenzionale della lite si collochi nelle tipologie decisorie previste dalla norma.

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 382 e 384 c.p.c. per affermare che la cessazione della materia del contendere non va ricondotta a tali forme di decisione.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 382 e 383 c.p.c. per escludere la riconducibilità della vicenda alle decisioni sul ricorso previste dal codice.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto/inammissibilità, ma nel caso concreto escluso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono convenzionalmente la controversia, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere e viene meno l’efficacia della sentenza impugnata.
  • La definizione stragiudiziale della lite non integra un semplice disinteresse sopravvenuto né una sopravvenuta inammissibilità del ricorso, ma comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di accordo conciliativo che chiude integralmente il rapporto controverso e regola anche le spese, la Corte può limitarsi a prendere atto della sopravvenuta cessazione della contesa senza esaminare i motivi di ricorso.
  • L’adozione di un accordo transattivo in corso di causa esclude, di regola, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato collegato alla soccombenza processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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