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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24584/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di due nuovi padiglioni espositivi. La stazione committente dispose la sospensione dei lavori prima della data prevista negli accordi, in ragione di esigenze organizzative connesse a manifestazioni fieristiche. L'appaltatore si sciolse dal contratto, venne redatto verbale di consistenza delle opere eseguite e la committente riconobbe solo una modesta somma per le lavorazioni già svolte. L'appaltatore chiese poi ulteriori somme e propose istanza di accordo bonario, che non si definì. La domanda giudiziale fu proposta oltre 60 giorni dalla comunicazione con cui la committente aveva accettato la risoluzione del contratto ma respinto le pretese economiche. Nei giudizi di merito venne dichiarata l'improcedibilità per decadenza ai sensi dell'art. 33 del D.M. 145/2000; in appello l'appaltatore contestò: la qualificazione della committente come organismo di diritto pubblico/stazione appaltante; la necessità di specifica approvazione ex art. 1341 c.c. del richiamo al capitolato generale; la pretesa abrogazione degli artt. 32 e 33 del D.M. 145/2000; l'erronea decorrenza del termine decadenziale; e, sul merito, la legittimità della sospensione dei lavori e della rinuncia a indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi con cui si contestava la qualifica pubblicistica della committente e l'applicazione del D.M. 145/2000; ha ritenuto infondati i motivi sull'abrogazione dell'art. 33 e sulla decorrenza del termine decadenziale; ha reputato inammissibili i motivi attinenti al merito perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio autonoma e decisiva, non utilmente scalfita. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della decisione di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda per decadenza e, comunque, la non fondatezza delle pretese dell'appaltatore.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c.

    Non si applica al richiamo del capitolato generale e della disciplina regolamentare dei contratti pubblici, poiché non si tratta di clausole vessatorie di fonte pattizia soggette a specifica approvazione, ma di disciplina normativa richiamata nel contratto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio denunciato, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio denunciato, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedotta motivazione apparente, ma la Corte ha escluso che sussistesse il vizio nei termini prospettati.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente non ha assolto l'onere di allegare e trascrivere il contenuto decisivo della visura camerale e di dimostrare l'insussistenza dei requisiti dell'organismo di diritto pubblico.

  • art. 7 del contratto d'appalto

    La sospensione dei lavori è stata ritenuta legittima alla luce della clausola contrattuale che sottoponeva l'esecuzione ai vincoli delle attività fieristiche del committente.

  • art. 24 del capitolato generale

    La richiesta di scioglimento del contratto è stata considerata, secondo la sentenza impugnata, idonea a comportare rinuncia irrevocabile a qualsiasi indennità.

  • art. 31-bis L. 11 febbraio 1994, n. 109

    Disciplina l'accordo bonario; la Corte ha escluso che, alla data della gara, fosse già abrogato e ha chiarito che non travolgeva il meccanismo decadenziale dell'art. 33 del D.M. 145/2000.

  • art. 32 D.M. 19 aprile 2000, n. 145

    Stabilisce la definizione delle riserve al termine dei lavori; la Corte ha affermato che non risultava abrogato espressamente alla data rilevante e che, nel caso concreto, non ricorreva l'ipotesi del collaudo.

  • art. 33 D.M. 19 aprile 2000, n. 145

    Prevede il termine di decadenza di 60 giorni per proporre la domanda giudiziale o arbitrale; la Corte ha ritenuto che il termine decorresse dalla comunicazione equipollente alla risposta definitiva della stazione appaltante e che la domanda proposta oltre tale termine fosse tardiva.

  • art. 149, comma 3, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    La comunicazione della stazione appaltante nell'ambito dell'accordo bonario è assunta come dies a quo del termine decadenziale dell'art. 33 D.M. 145/2000.

  • art. 240 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    La disciplina dell'accordo bonario è stata ricondotta a questa norma, sostanzialmente analoga alla previgente disciplina, con applicazione alla gara in quanto successiva all'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici.

  • art. 256 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    L'abrogazione dell'art. 32 del D.M. 145/2000 non era ancora operante alla data della gara, poiché prevista solo in una versione successiva della norma abrogatrice.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato come disposizione sostanzialmente sovrapponibile alla previgente disciplina sugli organismi di diritto pubblico, utile a ricostruire i requisiti cumulativi dell'istituto.

  • art. 3, comma 23, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamato per la nozione di organismo di diritto pubblico applicabile ratione temporis, in continuità con la disciplina successiva.

  • art. 3, comma 33, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamato per la nozione ampia di stazione appaltante, che comprende diversi soggetti pubblici o ad essi assimilati.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.

    Richiamato per spiegare che la qualifica di organismo di diritto pubblico rileva anche ai fini del riparto di giurisdizione negli appalti pubblici.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale invocata in ricorso per i motivi di impugnazione, senza che ciò conducesse all'accoglimento.

Massime di principio

  • La qualificazione di un soggetto come organismo di diritto pubblico dipende da requisiti sostanziali e cumulativi: personalità giuridica, influenza pubblica dominante e finalità di interesse generale non industriale o commerciale; non basta la forma privatistica dell'ente.
  • Ai fini dell'evidenza pubblica, l'accertamento della natura del soggetto va compiuto in concreto, valorizzando l'assetto organizzativo, il controllo pubblico, le modalità di finanziamento e le condizioni di svolgimento dell'attività, secondo un'interpretazione funzionale e pro-concorrenziale.
  • Un richiamo contrattuale al capitolato generale e alla disciplina degli appalti pubblici non integra, di per sé, clausole vessatorie soggette a specifica approvazione ex art. 1341 c.c., quando si tratta di norme regolamentari applicabili al rapporto.
  • La disciplina del termine decadenziale per agire in giudizio nelle controversie di appalto pubblico va ricostruita coordinando le norme speciali sugli accordi bonari e sulla definizione delle riserve; la comunicazione definitiva della stazione appaltante può costituire il dies a quo anche quando non vi sia stato un formale accordo bonario.
  • L'abrogazione di una norma speciale non può essere desunta in via implicita se il testo normativo e il sistema complessivo non mostrano un chiaro contrasto insuperabile; nel caso esaminato, l'art. 33 del D.M. 145/2000 è stato ritenuto ancora applicabile ratione temporis.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile o comunque non può portare alla cassazione se non scardina tutte le rationes rilevanti.
  • Chi deduce in cassazione l'erronea qualificazione dell'ente e l'erronea applicazione della disciplina speciale deve riprodurre o quantomeno specificare gli atti decisivi su cui fonda la censura e assolvere l'onere di allegazione probatoria.
  • La mancata instaurazione del procedimento di accordo bonario o la mancata effettuazione del collaudo escludono l'applicazione delle ipotesi decadenziali diverse da quella effettivamente ricostruita dalla Corte; la domanda tardiva resta improcedibile se proposta oltre il termine previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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