Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24580/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2013, emesso in relazione a un locale qualificato dall'amministrazione come utilizzato per attività commerciale/imprenditoriale. Il contribuente ha impugnato l'atto, ma sia il primo giudice sia la CTR hanno respinto il ricorso e l'appello. In cassazione vengono proposti tre motivi, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.: (1) si deduce l'illegittimità della sanzione applicata e la violazione del criterio di proporzionalità; (2) si denuncia violazione dell'art. 70 d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che altre comunicazioni rese al Comune (in particolare una DIA edilizia) dovessero valere come dichiarazione TARSU o comunque come adempimento equipollente; (3) si contesta l'accertamento di fatto secondo cui il locale era adibito ad attività imprenditoriale e non a mero deposito di imbarcazioni da diporto, producendo in cassazione una visura camerale per sostenere il contrario.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nel suo complesso e ha disposto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione perché effettuata con avvocato del libero foro in difetto dei presupposti che consentono la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; ciò ha comportato che le spese non fossero dovute. Sul merito, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di una doppia conforme, infondato il motivo sulla proporzionalità della sanzione perché la CTR aveva comunque affermato una ratio autonoma e non specificamente censurata (applicazione della sanzione minima per omessa denuncia TARSU ex art. 76 d.lgs. n. 507/1993), infondato il motivo sulla dichiarazione perché la denuncia TARSU deve essere specifica e non può essere sostituita da denunce rese per altre finalità, e infondato il terzo motivo perché le censure miravano a rivalutare il merito e a introdurre un documento non valutabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933

    la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato richiede una motivata delibera dell'Agenzia; in difetto, la procura al libero foro è invalida e il controricorso è inammissibile

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico, ma il ricorso deve indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione negli atti di causa

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme il motivo è inammissibile se non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme preclude il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non sono indicate le differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito

  • art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993

    la dichiarazione TARSU deve essere specifica; comunicazioni rese per altri adempimenti o altre imposte non sono equipollenti né sostitutive

  • art. 76, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993

    per l'omessa presentazione della denuncia TARSU si applica la sanzione minima di legge, ritenuta autonoma ratio decidendi non specificamente censurata

  • art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993

    l'esclusione dalla superficie tassabile dipende dalle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione del locale, senza rilievo di dichiarazioni rese per imposte diverse

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    la produzione di documenti nuovi in cassazione, se decisivi sul merito e sopravvenuti o rinvenuti tardivamente, può eventualmente rilevare solo ai fini della revocazione straordinaria

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata e quella di primo grado siano conformi nella ricostruzione del fatto, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La dichiarazione dovuta ai fini TARSU deve essere presentata in forma specifica per il tributo interessato; le denunce o comunicazioni rese per finalità diverse non possono essere considerate equipollenti o sostitutive.
  • In materia TARSU, l'eventuale esclusione o riduzione della superficie tassabile va valutata in base alle concrete caratteristiche strutturali e alla destinazione del locale, non sulla base di dichiarazioni prodotte per altri tributi o adempimenti.
  • Quando una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata non viene specificamente censurata, il motivo di ricorso è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.
  • In cassazione non è consentita la produzione di nuovi documenti diretti a incidere sulla fondatezza nel merito della pretesa; la loro eventuale rilevanza può al più essere fatta valere con la revocazione straordinaria nei limiti di legge.
  • La costituzione dell'ente di riscossione davanti alla Corte di cassazione tramite avvocato del libero foro è inammissibile se non risulta la delibera motivata o altro presupposto che legittimi la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.