Cassazione Civile, Ordinanza n. 00884/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'eccedenza del contributo unificato versato per proporre un ricorso al TAR Lazio avverso un provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata, ritenendosi che la notifica della cartella via PEC fosse al più irregolare/nulla e comunque sanata per raggiungimento dello scopo. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sulla notifica della cartella e della PEC, sostenendo che l'indirizzo PEC del mittente non offrisse certezza di riferibilità all'agente della riscossione perché non presente nei pubblici elenchi indicati; (2) violazione delle norme sulla notificazione telematica e sul CAD, deducendo che la notifica fosse inesistente o nulla, non sanabile, perché il file era stato trasmesso in formato pdf anziché p7m. La Corte ha tuttavia rilevato che il primo motivo introduceva per la prima volta in cassazione una questione non trattata nei gradi di merito e non compresa nel thema decidendum originario, poiché nel ricorso introduttivo era stata dedotta solo la mancanza della relata e il formato del file, non la provenienza da indirizzo PEC non riconducibile con certezza al mittente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretto l'orientamento della sentenza impugnata: l'irritualità della notifica per trasmissione di pdf anziché p7m non esclude la sanatoria per raggiungimento dello scopo, se il destinatario ha ricevuto l'atto e potuto esercitare tempestivamente il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché nuovo e non dedotto nei precedenti gradi di merito, e infondato il secondo motivo, perché la notifica irregolare della cartella via PEC era comunque sanata dal raggiungimento dello scopo: la contribuente aveva ricevuto la cartella e aveva potuto impugnarla tempestivamente. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento e come base del rinvio alle regole della notificazione dell'avviso di accertamento
art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per effetto del rinvio operato dalla disciplina della cartella; la notificazione si coordina con le norme sulle notificazioni del processo civile
art. 3-bis, L. 21 gennaio 1994, n. 53
richiamato nel primo motivo quale parametro sulla notificazione a mezzo PEC
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
art. 5, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
richiamato tra le norme sulla posta elettronica certificata
art. 6, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
richiamato tra le norme sulla posta elettronica certificata
art. 23-bis, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
richiamato dal ricorrente in tema di documento informatico e notificazione telematica
applicato per affermare la sanatoria della nullità/irritualità della notificazione per raggiungimento dello scopo
utilizzato per fondare la presunzione di conoscenza della comunicazione in seguito alla ricezione nella casella PEC del destinatario
artt. 18 e 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati per affermare che il contenzioso tributario è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
base per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato
non citato espressamente nel testo normativo richiamato, ma il principio dell'onere della prova è affermato nel motivare la necessità che il contribuente provi le disfunzioni pregiudizievoli della notifica
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, se non dedotte nei gradi di merito e non risultanti dalla sentenza impugnata; la censura è inammissibile se non è indicato specificamente dove la questione sia stata proposta in precedenza.
- Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione contenuti nel ricorso introduttivo; non è consentito mutare in cassazione i vizi denunciati contro l'atto impugnato.
- La notifica via PEC della cartella di pagamento non è inesistente solo perché effettuata da un indirizzo non coincidente con quello risultante in un pubblico elenco, se dall'indirizzo stesso è comunque desumibile la riferibilità al mittente e il destinatario non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- L'irritualità della notificazione telematica della cartella di pagamento, ove l'atto sia comunque pervenuto al destinatario, è sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- La ricevuta di avvenuta consegna della PEC fonda una presunzione di ricezione/conoscenza dell'atto presso la casella del destinatario; spetta a chi contesta la notifica allegare e provare specifiche disfunzioni tecniche o pregiudizi difensivi.
- La trasmissione di un atto via PEC in formato non conforme alle specifiche tecniche, se non impedisce la conoscenza dell'atto e l'esercizio tempestivo del diritto di difesa, integra un vizio sanabile e non comporta automaticamente la nullità insanabile della notificazione.
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