Cassazione Civile, Ordinanza n. 19072/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento per euro 28.433,34 relativa al contributo consortile per l'annualità 2015, deducendo in primo grado e poi in appello: l'illegittimità della riscossione mediante ruolo del contributo; la nullità della cartella per grave difetto di motivazione, anche in assenza di un previo avviso; e l'illegittimità della pretesa tributaria per mancanza di un effettivo beneficio diretto e specifico sui fondi gravati, contestando inoltre il valore attribuito alla perizia del consorzio e richiamando una propria perizia di parte. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione di norme processuali e tributarie sulla riscossione mediante ruolo; 2) violazione dell'obbligo di motivazione della cartella; 3) violazione degli artt. 860 e 2697 c.c. e di norme tributarie, assumendo l'erronea valutazione delle prove e la mancata considerazione dell'illegittimità del piano di classifica e dell'assenza di un beneficio consortile diretto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva comunque deciso sulla legittimità della riscossione mediante ruolo e che, nel merito, il sistema è legittimo per i contributi consortili in base alla disciplina di continuità dell'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 e alla normativa speciale sulla bonifica. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e perché la cartella, in presenza di riscossione senza previo avviso, risultava adeguatamente motivata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, reputandolo in parte una contestazione del merito probatorio e quindi non sindacabile in cassazione, in parte nuovo perché relativo alla mancata approvazione del piano di classifica, questione non risultante trattata nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione è configurabile solo in caso di totale omissione di pronuncia sulla domanda o eccezione; una decisione che rechi un rigetto implicito esclude il vizio di omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il vizio motivazionale rilevante è solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza o contestazione del ragionamento del giudice di merito.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiama il dovere di motivazione della sentenza tributaria, ma nel caso la censura è stata esclusa perché la decisione d'appello conteneva un rigetto implicito e comunque una motivazione sufficiente.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
Delimita il ricorso per cassazione nel processo tributario alle censure ammissibili in sede di legittimità.
art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Ha una funzione di continuità: mantiene la riscossione mediante ruolo per le entrate già riscosse con tale sistema alla data di entrata in vigore del decreto, compresi i contributi consortili.
art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
È la base speciale, richiamata dalla giurisprudenza, che consente la riscossione dei contributi consortili con le norme dell'esazione delle imposte dirette mediante ruolo.
art. 32, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 46 del 1999
Per i contributi consortili non è necessario un previo avviso di accertamento o di pagamento come presupposto della cartella.
L'obbligo di motivazione della cartella è assolto se l'atto contiene gli elementi necessari a consentire il controllo della pretesa o richiama un atto presupposto conosciuto/conoscibile.
È richiamato quale parametro generale di motivazione degli atti amministrativi, ma la Corte ribadisce che la cartella era sufficientemente motivata.
Fondamento della debenza dei contributi consortili: i proprietari dei beni situati nel comprensorio sono obbligati a contribuire alle spese di bonifica in proporzione al beneficio ricevuto.
La sua violazione è censurabile solo se l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 10 r.d. n. 215 del 1933
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della contestazione della pretesa contributiva e del criterio di riparto in base al beneficio.
art. 11 r.d. n. 215 del 1933
Conferma che la ripartizione della spesa avviene in ragione dei benefici conseguiti dalle opere di bonifica.
art. 12 r.d. n. 215 del 1933
È richiamato nel quadro della disciplina della bonifica e del contributo consortile.
art. 17 r.d. n. 215 del 1933
È richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della disciplina della bonifica; il testo fornito non ne chiarisce il contenuto decisivo ai fini della decisione.
art. 59 r.d. n. 215 del 1933
È richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della disciplina della bonifica; il testo fornito non ne chiarisce il contenuto decisivo ai fini della decisione.
art. 14 L. 28 novembre 2005, n. 246
La Corte esclude che la disciplina di taglia-leggi abbia eliminato il sistema di riscossione mediante ruolo dei contributi consortili, valorizzando invece la clausola di continuità del d.lgs. n. 46/1999.
art. 1, comma 161 e seguenti, L. 27 dicembre 2006, n. 296
La Corte ne esclude l'applicazione ai contributi consortili, poiché quella disciplina presuppone la notifica preventiva di atti impositivi, non richiesta in questo regime di riscossione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Rileva per i vizi di nullità della sentenza o del procedimento, ma non per la mera critica alla motivazione o alla valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Consente di dedurre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non una mera contestazione del giudizio di fatto o della ricostruzione probatoria.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione.
Preclude il motivo ex art. 360, n. 5, quando la decisione di primo e secondo grado siano conformi sulle stesse ragioni di fatto e di diritto.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e riportare gli elementi necessari per consentire il controllo della censura senza rinvio a fonti esterne.
Opera la preclusione al motivo di cui all'art. 360, n. 5, quando la sentenza d'appello confermi quella di primo grado sulle medesime ragioni.
La sua violazione non si configura per la mera discordanza con la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
Il principio del libero convincimento opera sul piano della valutazione di merito ed è insindacabile in cassazione salvo specifiche anomalie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Per i contributi consortili di bonifica la riscossione mediante ruolo resta legittima quando la disciplina speciale previgente consentiva tale modalità e il sistema è conservato dalla clausola di continuità del d.lgs. n. 46/1999; non è necessario un previo avviso di accertamento o pagamento se la cartella costituisce il primo atto della pretesa.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice ha completamente omesso qualsiasi statuizione sulla domanda o eccezione; se la decisione è logicamente incompatibile con la pretesa dedotta, vi è rigetto implicito e non nullità della sentenza.
- Nei tributi riscossi con cartella senza atto impositivo presupposto, la motivazione dell'atto deve consentire al contribuente di controllare la pretesa; tuttavia la nullità non può essere dichiarata in astratto se il destinatario ha compreso i presupposti dell'imposizione e non prova un concreto pregiudizio difensivo.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare una censura di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la contestazione dell'apprezzamento di perizie, documenti o risultanze istruttorie attiene al merito ed è inammissibile in sede di legittimità.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice ha invertito l'onere della prova; non quando si contesta il modo in cui ha valutato le prove offerte dalle parti.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nei gradi di merito, salvo quelle rilevabili d'ufficio.
- La perizia stragiudiziale o giurata prodotta da una parte nel processo tributario non ha efficacia probatoria piena e può al più assumere valore indiziario, restando ferma la valutazione discrezionale del giudice di merito.
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