Cassazione Civile, Ordinanza n. 18983/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2005-2010, con cui un Comune contestava a una società partecipata da enti pubblici locali l'omessa dichiarazione dell'imposta su un terreno di proprietà della società, sito nel territorio comunale e destinato a discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il Comune assumeva che il bene avesse gestione reddituale e dovesse essere accatastato in categoria D/7 con attribuzione di rendita. In primo grado l'istanza della società era stata accolta, mentre in appello la decisione era stata riformata e gli avvisi confermati, escludendosi la classificazione in categoria E e ritenendosi irrilevante la natura pubblico-privata della proprietà e l'uso pubblicistico dell'immobile. In Cassazione la società proponeva quattro motivi: violazione delle norme sul classamento catastale per sostenere l'erroneità dell'attribuzione della categoria D/7; violazione della norma sull'esenzione ICI per la discarica; nullità della sentenza per ultrapetizione, poiché la Corte regionale avrebbe deciso valorizzando il processo di trasformazione della materia prima e la produzione di biogas, fatto non allegato negli avvisi; nullità per omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché, prima dell'udienza, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore, dando conto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi della legge n. 197/2022 e della successiva stipula di un accordo transattivo, con pagamento delle somme dovute. La Corte ha ritenuto la rinuncia conforme ai requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che la misura sanzionatoria si applica all'inammissibilità originaria e non a quella sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma richiamata quale parametro dei primi due motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma richiamata per denunciare nullità della sentenza di appello per ultrapetizione e omessa pronuncia
richiamato a sostegno delle censure di ultrapetizione e omessa pronuncia
artt. 5 e 10 r.d.l. n. 652 del 1939
richiamati dalla ricorrente in tema di classamento catastale
artt. 6, 8 e 61 d.p.r. n. 1142 del 1949
richiamati dalla ricorrente in tema di classamento catastale
richiamato dalla ricorrente in tema di classamento catastale
art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006
richiamato dalla ricorrente in tema di classamento catastale
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato quale disposizione sull'esenzione ICI invocata dalla società
la rinuncia al ricorso, se sottoscritta dal difensore e dal ricorrente, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità
art. 1, commi 213 e seguenti, L. n. 197/2022
richiamata come base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta o estinzione per rinuncia
Cass. n. 6407/2004
richiamata a sostegno della disciplina della rinuncia al ricorso
Cass. n. 10841/2003, Sezioni Unite
richiamata a sostegno della disciplina della rinuncia al ricorso
Cass. n. 11211/2004
richiamata a sostegno della disciplina della rinuncia al ricorso
Cass. n. 1913/2008
richiamata a sostegno della disciplina della rinuncia al ricorso
Cass. n. 277790/2021
citata nel testo come precedente sulla rinuncia al ricorso
Cass. 29 luglio 2014, n. 17187
la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio e produce effetti estintivi indipendentemente dall'accettazione della controparte
Cass. S.U. n. 22438/2018
richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione
Cass. n. 18886/2019
richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione
Cass. 28 maggio 2020, n. 10140
richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione
Cass. n. 34429/2020
richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione
Cass. n. 9474/2020
richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione
Cass. n. 9143/2021
richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione
Cass. n. 9828/2024
richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione
Cass. n. 133/2024
richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione
Cass. Sez. U, n. 34429/2019
richiamata per il principio per cui la rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse della controparte a contrastare l'impugnazione
Cass. n. 13636/2015
richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione sopravvenuta
Cass. n. 14782/2018
richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione sopravvenuta
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente e dal difensore, depositata ritualmente, è idonea a determinare l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché la rinuncia non ha natura di atto accettizio.
- L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia comporta il venir meno dell'interesse alla decisione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- La definizione agevolata della lite e il conseguente accordo transattivo possono costituire il contesto fattuale della rinuncia al ricorso, ma la Corte decide esclusivamente sull'effetto processuale della rinuncia stessa.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera quando il giudizio si estingue per rinuncia sopravvenuta, poiché la sanzione è riferita all'inammissibilità originaria del gravame.
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