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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18983/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2005-2010, con cui un Comune contestava a una società partecipata da enti pubblici locali l'omessa dichiarazione dell'imposta su un terreno di proprietà della società, sito nel territorio comunale e destinato a discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il Comune assumeva che il bene avesse gestione reddituale e dovesse essere accatastato in categoria D/7 con attribuzione di rendita. In primo grado l'istanza della società era stata accolta, mentre in appello la decisione era stata riformata e gli avvisi confermati, escludendosi la classificazione in categoria E e ritenendosi irrilevante la natura pubblico-privata della proprietà e l'uso pubblicistico dell'immobile. In Cassazione la società proponeva quattro motivi: violazione delle norme sul classamento catastale per sostenere l'erroneità dell'attribuzione della categoria D/7; violazione della norma sull'esenzione ICI per la discarica; nullità della sentenza per ultrapetizione, poiché la Corte regionale avrebbe deciso valorizzando il processo di trasformazione della materia prima e la produzione di biogas, fatto non allegato negli avvisi; nullità per omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché, prima dell'udienza, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore, dando conto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi della legge n. 197/2022 e della successiva stipula di un accordo transattivo, con pagamento delle somme dovute. La Corte ha ritenuto la rinuncia conforme ai requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che la misura sanzionatoria si applica all'inammissibilità originaria e non a quella sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata quale parametro dei primi due motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata per denunciare nullità della sentenza di appello per ultrapetizione e omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno delle censure di ultrapetizione e omessa pronuncia

  • artt. 5 e 10 r.d.l. n. 652 del 1939

    richiamati dalla ricorrente in tema di classamento catastale

  • artt. 6, 8 e 61 d.p.r. n. 1142 del 1949

    richiamati dalla ricorrente in tema di classamento catastale

  • art. 2 d.m. n. 28 del 1998

    richiamato dalla ricorrente in tema di classamento catastale

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006

    richiamato dalla ricorrente in tema di classamento catastale

  • art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato quale disposizione sull'esenzione ICI invocata dalla società

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se sottoscritta dal difensore e dal ricorrente, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità

  • art. 1, commi 213 e seguenti, L. n. 197/2022

    richiamata come base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta o estinzione per rinuncia

  • Cass. n. 6407/2004

    richiamata a sostegno della disciplina della rinuncia al ricorso

  • Cass. n. 10841/2003, Sezioni Unite

    richiamata a sostegno della disciplina della rinuncia al ricorso

  • Cass. n. 11211/2004

    richiamata a sostegno della disciplina della rinuncia al ricorso

  • Cass. n. 1913/2008

    richiamata a sostegno della disciplina della rinuncia al ricorso

  • Cass. n. 277790/2021

    citata nel testo come precedente sulla rinuncia al ricorso

  • Cass. 29 luglio 2014, n. 17187

    la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio e produce effetti estintivi indipendentemente dall'accettazione della controparte

  • Cass. S.U. n. 22438/2018

    richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione

  • Cass. n. 18886/2019

    richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione

  • Cass. 28 maggio 2020, n. 10140

    richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione

  • Cass. n. 34429/2020

    richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione

  • Cass. n. 9474/2020

    richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione

  • Cass. n. 9143/2021

    richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione

  • Cass. n. 9828/2024

    richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione

  • Cass. n. 133/2024

    richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione

  • Cass. Sez. U, n. 34429/2019

    richiamata per il principio per cui la rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse della controparte a contrastare l'impugnazione

  • Cass. n. 13636/2015

    richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione sopravvenuta

  • Cass. n. 14782/2018

    richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione sopravvenuta

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente e dal difensore, depositata ritualmente, è idonea a determinare l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché la rinuncia non ha natura di atto accettizio.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia comporta il venir meno dell'interesse alla decisione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • La definizione agevolata della lite e il conseguente accordo transattivo possono costituire il contesto fattuale della rinuncia al ricorso, ma la Corte decide esclusivamente sull'effetto processuale della rinuncia stessa.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera quando il giudizio si estingue per rinuncia sopravvenuta, poiché la sanzione è riferita all'inammissibilità originaria del gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte localiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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