Cassazione Civile, Ordinanza n. 18985/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento catastale con cui era stato disposto il riclassamento e la rideterminazione della rendita di un fondo censito al catasto, relativo a un campo da golf. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, limitatamente all'erroneo calcolo della superficie, mentre per il resto era stato respinto; la decisione era stata poi confermata in appello. Nel ricorso per cassazione la società deduceva quattro censure: 1) violazione degli artt. 54 e 55 d.P.R. n. 1142/1949 e del principio del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'attribuzione della rendita avrebbe richiesto una previa partecipazione del contribuente e una visita/sopralluogo; 2) violazione degli artt. 136 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1973, assumendo l'inesistenza o nullità della notificazione dell'avviso perché eseguita senza il tramite postale e con asserita mancanza degli elementi essenziali della relata; 3) violazione della circolare n. 5/2012, recepita dall'art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, e dell'art. 116 c.p.c., contestando che il giudice avesse escluso la perizia prodotta dalla curatela fallimentare e avesse ritenuto necessario un criterio di stima diretta diverso da quello invocato dalla società; 4) violazione degli artt. 10 e 11, comma 3, e 17-bis d.lgs. n. 546/1992 nonché degli artt. 81 e 100 c.c., lamentando il difetto di legittimazione processuale dell'ispettorato del catasto rispetto all'ufficio che aveva emesso l'atto.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha affermato, per la prima censura, che nella procedura DOCFA per immobili a destinazione speciale l'amministrazione non è tenuta a instaurare un contraddittorio endoprocedimentale né a effettuare un sopralluogo preventivo, potendo basarsi sulla documentazione presentata dal contribuente; per la seconda, ha ritenuto che la notificazione non fosse inesistente, poiché l'atto era comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario ed era stato ricevuto dal legale rappresentante, con conseguente sanatoria dell'eventuale invalidità per raggiungimento dello scopo; per la terza, ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sull'inapplicabilità del criterio reddituale in mancanza di parametri di mercato idonei e sulla non utilizzabilità della perizia resa in un diverso giudizio relativo a una situazione di dissesto, ribadendo l'ammissibilità delle prove atipiche nei limiti del prudente apprezzamento del giudice di merito; per la quarta, ha escluso il difetto di legittimazione dell'ispettorato, rilevando che esso aveva partecipato alla fase del reclamo ed era stato legittimato a svolgere la relativa attività. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. n. 1142/1949
Non impone, nella procedura DOCFA per immobili speciali, un contraddittorio endoprocedimentale o un sopralluogo preventivo in ogni caso.
art. 55 d.P.R. n. 1142/1949
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di valutazioni basate anche su indicazioni del possessore, ma la Corte esclude che da tale norma derivi un obbligo generalizzato di partecipazione.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È evocato dalla ricorrente per il diritto di essere ascoltati, ma la Corte ritiene non sussistente un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo nella materia catastale.
artt. 5, 6, 7, 10 e 12 L. n. 212/2000
La Corte non ne ricava un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti catastali.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare vizi della notificazione; la Corte ritiene che l'atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario e che l'eventuale vizio sia sanato.
Le norme sulle notificazioni del codice di rito richiamate in materia tributaria consentono la sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo.
art. 1, comma 158, L. n. 296/2006
Consente la nomina di messi notificatori per gli atti di accertamento dei tributi locali; la Corte lo cita per escludere che la modalità concreta di consegna, avvenuta a mani del legale rappresentante, integrasse inesistenza della notifica.
art. 1, commi 21 e 22, L. n. 208/2015
In tema di rideterminazione della rendita catastale, spetta al contribuente indicare gli elementi da escludere dal calcolo perché funzionali al processo produttivo.
I poteri istruttori del giudice tributario non possono essere usati in modo esplorativo per individuare elementi non dedotti dalla parte.
La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanabile per raggiungimento dello scopo quando il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'atto e lo abbia tempestivamente impugnato.
È richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. come base del regime di sanatoria delle nullità della notificazione.
Il giudice di merito può valutare anche prove atipiche e risultanze acquisite in altro processo secondo prudente apprezzamento; non è denunciabile in cassazione una diversa valutazione del materiale probatorio se non nei limiti propri dell'art. 116 c.p.c.
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
L'ispettorato del catasto era legittimato a intervenire nella fase del reclamo e, quindi, a costituirsi nel giudizio di merito.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimazione ad agire, ma la Corte esclude il difetto di legittimazione dell'ispettorato.
È richiamato dalla ricorrente in relazione all'interesse ad agire/legittimazione; la Corte respinge la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella procedura di accatastamento o revisione della rendita di immobili a destinazione speciale, quando l'aggiornamento deriva da denuncia del contribuente (DOCFA), l'amministrazione può fondare la propria valutazione sulla documentazione prodotta senza essere tenuta, di regola, a un sopralluogo preventivo o a un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato.
- In materia di atti impositivi, il vizio della notificazione non integra necessariamente inesistenza dell'atto: se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'avviso entro il termine utile e lo ha impugnato, la nullità della notifica è sanata per raggiungimento dello scopo.
- Nel processo tributario sono utilizzabili anche prove atipiche e risultanze acquisite in altro giudizio, purché siano ritualmente acquisite al processo e sottoposte al contraddittorio delle parti; la loro attendibilità e rilevanza restano affidate al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- La censura in cassazione che si limita a contrapporre una diversa valutazione del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito è inammissibile, salvo che sia dedotta un'effettiva violazione delle regole legali di valutazione della prova.
- Nella rideterminazione della rendita catastale, spetta al contribuente indicare in modo specifico gli elementi e gli impianti che ritiene debbano essere esclusi dal calcolo perché funzionali allo specifico processo produttivo; il giudice non può svolgere un'indagine esplorativa per supplire alla carenza di allegazioni di parte.
- La partecipazione di un ufficio o di una ripartizione dell'amministrazione alla fase del reclamo e del contraddittorio amministrativo può radicare la sua legittimazione processuale nel successivo giudizio tributario, quando sia stata effettivamente investita della gestione di quella fase procedimentale.
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