Cassazione Civile, Ordinanza n. 18986/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il canone demaniale marittimo dovuto per l’anno 2012 da una società titolare di concessione per la gestione di uno stabilimento balneare con relative pertinenze. La società aveva contestato l’importo richiesto dall’Amministrazione, chiedendo l’accertamento del canone effettivamente dovuto e sostenendo di aver già pagato una somma che riteneva satisfattiva; inoltre aveva invocato la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 732 e 733, della L. 147/2013, assumendo che il versamento già eseguito dovesse valere ai fini del condono. Il Tribunale aveva accolto la tesi della società, ma la Corte d’Appello aveva riformato la decisione, negando il perfezionamento della definizione agevolata e condannando la società al pagamento della differenza tra il canone ritenuto dovuto e quanto già versato. In cassazione, l’Agenzia del Demanio ha dedotto violazione dell’art. 1, comma 251, L. 296/2006, sostenendo che il consulente tecnico avesse illegittimamente ridotto il coefficiente K relativo alla stagionalità dell’attività balneare. La società ha proposto ricorso incidentale, censurando l’interpretazione dei commi 732 e 733 della L. 147/2013: secondo la sua tesi, il condono doveva operare anche quando il concessionario avesse già versato somme prima della disciplina agevolativa, e la percentuale del 30% doveva essere calcolata sull’importo complessivamente richiesto originariamente, con imputazione delle somme già pagate; inoltre sosteneva che non fosse necessario un riscontro positivo dell’Amministrazione per il perfezionamento della definizione. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale, ha assorbito il ricorso principale e ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale della società, ritenendo corretta l’interpretazione secondo cui, ai fini della definizione agevolata ex art. 1, commi 732 e 733, L. 147/2013, devono essere considerate anche le somme già versate dal concessionario, pur se pagate prima dell’entrata in vigore della disciplina. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso principale dell’Agenzia del Demanio è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 1, comma 251, L. 296/2006
norma richiamata dalla ricorrente principale in tema di criteri di calcolo del canone demaniale, con particolare riferimento al coefficiente K
art. 1, commi 732 e 733, L. 147/2013
«i procedimenti giudiziari pendenti [...] possono essere integralmente definiti [...] mediante il versamento: a) in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute»; «la definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto»
ai fini della definizione agevolata, le somme già versate dal concessionario vanno computate nel calcolo del dovuto; il 30% deve essere determinato sull’importo complessivamente richiesto in origine dall’Amministrazione e non sulla sola differenza residua
art. 3 Cost.
richiamato per sostenere che l’interpretazione contraria determinerebbe disparità di trattamento tra contribuenti che hanno già versato somme maggiori e contribuenti che non hanno versato o hanno versato poco
richiamato per l’enunciazione del principio di diritto destinato a vincolare il giudice di rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato in ragione dell’accoglimento del ricorso incidentale
Massime di principio
- Nella definizione agevolata dei contenziosi pendenti prevista da una norma condonistica, il parametro di calcolo della percentuale da versare va individuato nell’importo complessivamente richiesto dall’Amministrazione in origine, con scomputo delle somme già corrisposte dal contribuente, anche se il pagamento è anteriore alla disciplina agevolativa.
- Se la norma di definizione agevolata fa riferimento alle "somme dovute", tali somme non possono essere interpretate come sola differenza tra quanto preteso e quanto già pagato, quando una diversa lettura finirebbe per penalizzare chi ha già effettuato pagamenti maggiori rispetto a chi non ha pagato nulla o quasi.
- In presenza di una disciplina di condono finalizzata a ridurre il contenzioso, l’interpretazione della norma deve privilegiare il dato letterale e la ragionevolezza del sistema, evitando esiti che comportino indebita locupletazione dell’Amministrazione o disparità di trattamento tra contribuenti.
- Nei rapporti di durata, il giudicato su una diversa annualità non si estende automaticamente quando la controversia riguarda la libera adesione a una definizione agevolata riferita a periodi successivi e a presupposti autonomi rispetto al rapporto concessorio di base.
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