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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26250/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato un estratto di ruolo relativo a cartelle di pagamento e avvisi di addebito per contributi previdenziali e assicurativi, deducendo in via principale la prescrizione dei crediti e, in subordine, la mancata regolare notificazione degli atti presupposti, di cui assumeva di essere venuta a conoscenza solo tramite un accesso svolto nel 2017. In cassazione ha articolato sei motivi: contestazione della validità della procura della difesa avversaria e quindi della valutabilità della relativa documentazione; censura sulla prova documentale prodotta in fotocopia dagli enti; vizi della notifica delle cartelle e degli avvisi; omessa/errata valutazione dei fatti e documenti; omessa o errata decisione sulla prescrizione; ultrapetizione e nullità della sentenza. Nel corso del giudizio, tuttavia, la Corte ha rilevato che la controversia rientrava nella disciplina sopravvenuta che limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo ai soli casi tipizzati di concreto pregiudizio, non allegato né dimostrato dalla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l’azione proposta contro l’estratto di ruolo difettasse di interesse ad agire alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come introdotto dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, applicabile anche ai giudizi pendenti secondo le Sezioni Unite. Poiché la ricorrente non aveva allegato o provato uno dei pregiudizi specifici richiesti dalla nuova norma, ogni altro motivo è stato assorbito. Le spese sono state integralmente compensate per effetto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    comma primo; comma secondo, ult. parte

    consente la decisione in camera di consiglio e la riserva della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per conformarsi ai precedenti recenti della Corte.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile..."

    l’impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tassativi di concreto pregiudizio previsti dalla norma.

  • d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. 602/1973, limitando l’accesso alla tutela immediata contro l’estratto di ruolo.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    individua uno dei pregiudizi tipizzati che consentono l’impugnazione diretta del ruolo/cartuella.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato ai fini dell’impugnazione diretta.

  • art. 372 c.p.c.

    indicato dalle Sezioni Unite come mezzo per depositare documentazione utile a dimostrare lo specifico interesse anche in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei principi di costituzionalità esaminati dalle Sezioni Unite e ritenuti manifestamente infondati.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nei principi di costituzionalità esaminati dalle Sezioni Unite e ritenuti manifestamente infondati.

  • art. 101 Cost.

    richiamato nei principi di costituzionalità esaminati dalle Sezioni Unite e ritenuti manifestamente infondati.

  • art. 104 Cost.

    richiamato nei principi di costituzionalità esaminati dalle Sezioni Unite e ritenuti manifestamente infondati.

  • art. 113 Cost.

    richiamato nei principi di costituzionalità esaminati dalle Sezioni Unite e ritenuti manifestamente infondati.

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. n. 1, con questioni dichiarate manifestamente infondate.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione alla compatibilità della nuova disciplina con il diritto di accesso al giudice.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato in relazione alla compatibilità della nuova disciplina con la tutela patrimoniale.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di onere della prova sulla documentazione prodotta.

  • art. 2702 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria delle scritture/fotocopie.

  • art. 2714 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria di atti e copie.

  • art. 2719 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di copie fotografiche e loro efficacia probatoria.

  • art. 2724 c.c.

    invocato dalla ricorrente sul tema della prova dei fatti contestati.

  • art. 2725 c.c.

    invocato dalla ricorrente sul tema della prova dei fatti contestati.

  • artt. 214 e ss. c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla contestazione delle copie documentali.

  • artt. 137, 138, 139, 140, 143, 149 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per dedurre vizi del procedimento notificatorio.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di notifica delle cartelle di pagamento.

  • art. 60, comma 1, d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di notifica degli atti tributari/previdenziali.

  • art. 7, ultimo comma, l. 890/1982

    richiamato dalla ricorrente in tema di notifica postale.

  • d.P.R. 68/2005

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni telematiche/postali.

  • art. 30, comma 4, d.l. 78/2010

    richiamato dalla ricorrente in tema di avvisi di addebito e notificazione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa corretta valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa corretta valutazione delle prove.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prescrizione e sulla tutela giurisdizionale.

  • d.lgs. 546/1992, art. 62, comma 1

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai motivi di ricorso e al processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere ultrapetizione o omessa pronuncia.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    invocato dalla ricorrente per nullità della decisione processuale/tributaria.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno dei concreti pregiudizi tipizzati dalla legge, che trasformano l’interesse ad agire in interesse concreto e attuale.
  • La disciplina sopravvenuta sull’impugnazione del ruolo si applica anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l’interesse ad agire, condizione dell’azione suscettibile di mutare fino alla decisione.
  • Se il ricorrente non allega e prova il pregiudizio specifico richiesto dalla norma per l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella non/notificata invalidamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con assorbimento degli ulteriori motivi.
  • In sede di legittimità il controllo della Corte riguarda la conformità della decisione all’ordinamento vigente al momento della pronuncia, non il solo operato del giudice di merito.
  • La comunicazione preventiva di ipoteca, non avendo natura esecutiva, non integra di per sé uno dei casi tipizzati che consentono l’impugnazione del ruolo.
  • Nei giudizi interessati dallo jus superveniens e da un recente consolidato delle Sezioni Unite, la compensazione integrale delle spese può essere giustificata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileEsecuzioniTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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