Cassazione Civile, Ordinanza n. 26254/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a cartelle di pagamento e a iscrizione ipotecaria per contributi previdenziali e assicurativi pretese dagli enti. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo limitatamente ai contributi maturati prima del 28 marzo 2004, per prescrizione. La corte d'appello ha poi confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro di una dipendente del ristorante della ricorrente e dei rapporti di collaborazione familiare con i figli, valorizzando dichiarazioni raccolte in sede ispettiva da funzionari SIAE, ritenute utilizzabili dall'INPS in forza della convenzione ex art. 79 L. n. 388/2000. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 79, comma 2, L. n. 388/2000, sostenendo che la convenzione tra INPS e SIAE sarebbe legittima solo se il personale SIAE abbia i requisiti della dipendenza a tempo indeterminato, con conseguente difetto di poteri di contestazione e accertamento in capo agli agenti SIAE e inutilizzabilità del materiale probatorio; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per erroneo governo dell'onere della prova. La Corte ha ritenuto i motivi connessi e li ha esaminati congiuntamente, reputandoli infondati; ha affermato che la convenzione INPS-SIAE del 24 maggio 2002 è attuativa dell'art. 79, comma 2, che consente anche l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento e alla riscossione dei contributi e autorizza gli agenti SIAE a raccogliere e verificare dichiarazioni dei lavoratori e documentazione relativa al rapporto di lavoro. Ha quindi considerato legittima l'ispezione nei locali dell'impresa e il successivo accertamento fondato sul verbale SIAE. La doglianza relativa alla mancanza del requisito della dipendenza a tempo indeterminato degli agenti SIAE è stata ritenuta inammissibile perché questione di fatto non devoluta con il corretto vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque non tempestivamente introdotta. Ulteriormente, le critiche alla ricostruzione probatoria della corte territoriale sono state qualificate come inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione salvo i casi di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo, da parte dell'INPS, delle risultanze del verbale redatto dagli agenti SIAE in base alla convenzione prevista dall'art. 79, comma 2, L. n. 388/2000, e ha escluso sia la violazione di legge dedotta sia l'erronea applicazione dell'onere della prova. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente costituito e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. Per le parti intimate non costituite non ha provveduto sulle spese.
Norme richiamate
L. n. 388 del 2000, art. 79, comma 2
"per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento e alla riscossione dei contributi"; "è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazione riferita al rapporto di lavoro"
La disposizione consente la stipula della convenzione INPS-SIAE anche per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento e alla riscossione dei contributi e legittima gli agenti SIAE a raccogliere e verificare dichiarazioni e documenti relativi al rapporto di lavoro.
La censura sull'onere della prova è stata respinta perché le doglianze non incidevano sulla regola di riparto probatorio ma miravano in sostanza a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La questione di fatto relativa ai requisiti del personale SIAE avrebbe dovuto essere dedotta con il vizio di omesso esame di fatto decisivo, e non con la sola denuncia di violazione di legge.
La Corte ribadisce che la violazione di tali norme è deducibile in cassazione solo nei ristretti casi di utilizzo di prove non introdotte o di disapplicazione delle prove legali, non per contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- La convenzione prevista dall'art. 79, comma 2, L. n. 388/2000 può legittimare l'attività ispettiva SIAE funzionale all'accertamento e alla riscossione dei contributi, incluso il potere di raccogliere dichiarazioni e documentazione sul rapporto di lavoro.
- Le risultanze di un verbale ispettivo sono utilizzabili nel giudizio di opposizione a cartella quando l'attività di acquisizione delle informazioni sia svolta nell'ambito delle attribuzioni riconosciute dalla normativa convenzionale richiamata.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove: le contestazioni sulla ricostruzione istruttoria del giudice di merito sono inammissibili se non ricondotte correttamente ai vizi tipizzati.
- La deduzione di un fatto storico decisivo non esaminato dal giudice di merito va veicolata, ove ne ricorrano i presupposti, mediante il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non attraverso una generica denuncia di violazione di legge.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che tale efficacia non hanno, non quando si contesti il semplice apprezzamento del compendio probatorio.
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