Cassazione Civile, Ordinanza n. 26251/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da un lavoratore che, dopo avere ottenuto una pronuncia di accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con più società e del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio dal 5 maggio 1994, chiedeva la quantificazione delle differenze retributive maturate fino al 31 ottobre 2010. Il tribunale aveva ritenuto cessata la materia del contendere nei confronti di una società per conciliazione e aveva respinto la domanda verso le altre convenute per difetto di allegazione del contratto collettivo applicabile, della qualifica e del livello di inquadramento. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e condannato la società ricorrente e il fallimento di un'altra società al pagamento delle somme accertate mediante consulenza tecnica contabile, ritenendo disponibili in atti gli elementi necessari (conteggio sindacale e buste paga). La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'asserito mancato assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di allegazione e prova circa contratto collettivo, qualifica e livello, con conseguente asserita inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio; 2) violazione degli artt. 115 e 198 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la corte territoriale ammesso una consulenza contabile nonostante il preteso difetto di prova della parte attrice; 3) violazione degli stessi artt. 115 e 198 c.p.c. e 2697 c.c., per l'illegittimità dell'ordine di produzione di un contratto collettivo non identificato e per la pretesa differenza tra il contratto applicato in precedenza da una società e quello applicato dalla ricorrente subentrante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente affermato la presenza in atti degli elementi necessari alla quantificazione del credito (contratto collettivo applicabile, qualifica di inquadramento e livello retributivo), ricavandoli dal conteggio sindacale e dalle buste paga. I motivi della ricorrente sono stati considerati inammissibili perché la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era in realtà diretta a contestare valutazioni giuridiche e di merito, non un fatto storico decisivo; inoltre il ricorso non riportava o trascriveva specificamente gli atti su cui fondava le doglianze, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato assorbito; il terzo è stato parimenti dichiarato inammissibile anche perché introduceva un novum relativo alla diversità dei contratti collettivi, non dimostrato come già dedotto nei gradi di merito. Non è stata liquidata alcuna spesa per la mancata difesa degli intimati, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito del giudice.
La doglianza di violazione è stata ritenuta inammissibile perché, nella sostanza, mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della sufficienza degli elementi acquisiti.
La censura relativa alla consulenza tecnica contabile è stata respinta perché fondata su un presunto difetto di allegazione e prova non dimostrato secondo i requisiti di specificità richiesti in cassazione.
La Corte ha ritenuto non dimostrato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del lavoratore, poiché gli elementi necessari risultavano già dagli atti richiamati dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
È stato ribadito l'onere del ricorrente di indicare e trascrivere o riassumere specificamente gli atti e i documenti su cui fonda le censure; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso inammissibile, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. può concernere solo un fatto storico decisivo e non può essere convertito in una critica alla valutazione delle prove o alla motivazione giuridica della sentenza impugnata.
- La consulenza tecnica contabile è ammissibile quando gli elementi documentali già acquisiti consentano la quantificazione del credito; la mera contestazione della sufficienza di tali elementi non è, di per sé, idonea a fondare il ricorso per cassazione.
- Chi ricorre per cassazione deve rispettare in modo rigoroso l'onere di specificità e di autosufficienza, trascrivendo o almeno riassumendo il contenuto degli atti e documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- È inammissibile in cassazione la deduzione di questioni nuove non risultanti trattate nei precedenti gradi di giudizio, salvo che il ricorrente dimostri specificamente di averle già prospettate nel merito.
- Quando il giudice di merito accerta, sulla base della documentazione in atti, i dati necessari alla quantificazione di un credito di lavoro, la contestazione del debitore che si limiti a negare genericamente tali dati non consente di ottenere una rivalutazione del merito in sede di legittimità.
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