Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26258/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di numerosi ex dipendenti del gruppo ENEL, o dei loro eredi, di ottenere il riconoscimento del diritto a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva vigente durante il rapporto di lavoro. I ricorrenti sostenevano che tale agevolazione avesse natura retributiva, anche alla luce della sua considerazione fiscale come reddito da lavoro dipendente, e che fosse ormai entrata stabilmente nel loro patrimonio, sicché non avrebbe potuto essere soppressa da una successiva contrattazione collettiva né dal recesso unilaterale del datore di lavoro. Denunciavano inoltre omessa pronuncia su varie questioni: la possibile violazione delle norme sulla cessazione dei contratti collettivi e sulla disdetta di singole clausole, il difetto di rappresentanza sindacale rispetto all'accordo del 27.11.2015 posto a base della disdetta, e la pretesa novazione del beneficio al momento del pensionamento. La Cassazione esamina le censure e le respinge, salvo riconoscere che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciare sui motivi relativi a rappresentanza sindacale e novazione, ma ritiene tali questioni infondate nel merito e, quindi, decide senza rinvio.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che l'agevolazione tariffaria non abbia natura retributiva, perché non è corrispettivo della prestazione lavorativa né è collegata a quantità o qualità del lavoro, ma costituisce un beneficio di fonte collettiva sganciato dal canone dell'art. 36 Cost. Esclude inoltre che i lavoratori avessero un diritto quesito alla conservazione dello sconto, trattandosi di una mera aspettativa derivante da una disciplina collettiva suscettibile di disdetta e sostituzione. Conseguentemente considera legittimo il recesso unilaterale di ENEL da un rapporto collettivo a tempo indeterminato. Pur rilevando l'omessa pronuncia della Corte d'appello sui motivi relativi al difetto di rappresentanza sindacale e alla novazione, la Cassazione decide nel merito e li reputa infondati o non decisivi: l'accordo del 2015 non era comunque vincolante per gli ex dipendenti e la nota consegnata al pensionamento non integrava novazione ai sensi dell'art. 1231 c.c. Il ricorso è quindi integralmente respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    La Corte esclude che lo sconto tariffario costituisca retribuzione soggetta al principio di proporzionalità e sufficienza, perché non è corrispettivo della prestazione lavorativa.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva del beneficio, ma ritenuto non decisivo poiché l'agevolazione non remunera la prestazione lavorativa.

  • art. 2021 c.c.

    Citato dai ricorrenti nel primo motivo; il testo non consente di ricavarne un ruolo autonomo nella ratio decidendi.

  • art. 48 TUIR

    Il trattamento fiscale del beneficio è ritenuto irrilevante ai fini della sua qualificazione nel rapporto di lavoro.

  • art. 51 TUIR

    La qualificazione del vantaggio come reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali non incide sulla sua natura civilistica nel rapporto di lavoro.

  • art. 1373, comma 3, c.c.

    Invocato per contestare il recesso dal beneficio; la Corte afferma la legittimità del recesso unilaterale da un rapporto collettivo a tempo indeterminato.

  • art. 33 c.c.n.l. 21.2.1989

    Richiamato dai ricorrenti per fondare il diritto al beneficio; la Corte esclude che la clausola abbia attribuito un diritto intangibile di durata illimitata.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte afferma che non vi è omessa pronuncia quando il motivo è implicitamente rigettato perché incompatibile con la decisione assunta; tuttavia, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva omesso pronuncia su alcuni profili ma la Cassazione li decide nel merito.

  • artt. 1372 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione all'efficacia e cessazione del vincolo collettivo; la Corte afferma che la disdetta e la successione dei contratti collettivi comportano la sostituzione della disciplina precedente.

  • art. 46 c.c.l. 21.2.1989

    Richiamato come fonte della disciplina del beneficio; la Corte lo considera parte di una regolazione collettiva non incorporata in modo irretrattabile nel contratto individuale.

  • artt. 55 c.c.n.l. 24.7.2001, 18.7.2006, 5.3.2010 e 18.2.2013

    Richiamati per la successione delle discipline collettive; la Corte li considera non idonei a fondare un diritto quesito alla conservazione del beneficio.

  • artt. 1387, 1388, 1392 e 1399 c.c.

    Richiamati per il dedotto difetto di rappresentanza delle organizzazioni sindacali; la Corte ritiene la questione non decisiva e comunque infondata nel merito rispetto agli effetti della disdetta datoriale.

  • art. 1231 c.c.

    "il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione"

    La nota consegnata al pensionamento, avente carattere confermativo e unilaterale, non integra novazione del beneficio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire alla giurisprudenza consolidata e decidere in continuità con precedenti identici.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Usato come base costituzionale del principio di ragionevole durata del processo, a sostegno della decisione senza rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Cassazione di decidere nel merito quando la questione di diritto è infondata e non servono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamata quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Un'agevolazione tariffaria prevista dalla contrattazione collettiva a favore dei dipendenti, anche se fiscalmente trattata come reddito di lavoro, non è per ciò solo retribuzione civilistica: occorre verificare se vi sia un nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa.
  • Nel rapporto di lavoro i diritti quesiti sono protetti solo se già entrati nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese o di fasi di rapporto già esaurite; non lo sono le mere aspettative di mantenimento nel tempo di una disciplina collettiva più favorevole.
  • Le clausole del contratto collettivo non si incorporano automaticamente nel contratto individuale in modo intangibile: in caso di successione di contratti collettivi, la disciplina precedente può essere sostituita da quella nuova, salvo espressa clausola di salvaguardia.
  • In mancanza di un termine predeterminato, un rapporto collettivo di durata non può ritenersi vincolante sine die; il recesso unilaterale è ammissibile come causa ordinaria di estinzione, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza.
  • L'omessa pronuncia su una questione può essere superata dalla Corte di cassazione quando la questione è infondata in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, potendo la Corte decidere nel merito per evitare un rinvio inutile.
  • La rinnovazione documentale o la conferma unilaterale di un beneficio non integra novazione se non emerge una chiara volontà estintiva e sostitutiva dell'obbligazione preesistente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.