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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26256/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui l'ente previdenziale, subentrato alla gestione previdenziale dello spettacolo, aveva richiesto contributi relativi a collaborazioni rese da commentatori/ospiti sportivi in programmi televisivi. La Corte d'appello aveva ritenuto che alcune di tali prestazioni, in particolare quelle di due ex calciatori impiegati come telecronisti/commentatori con continuità e con ruolo di supporto alla conduzione, rientrassero tra quelle dei lavoratori dello spettacolo, confermando la contribuzione e qualificando la fattispecie come evasione contributiva; per altre posizioni aveva confermato la pretesa solo limitatamente al 60% del compenso. La società ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme che delimitano tassativamente le categorie dei lavoratori dello spettacolo, sostenendo che il commentatore tecnico non sia assimilabile al presentatore/conduttore e che dovesse applicarsi la gestione separata; 2) omesso esame e motivazione contraddittoria, lamentando che per posizioni analoghe la Corte d'appello fosse giunta a esiti diversi; 3) nullità della sentenza per contraddittorietà insanabile e motivazione insufficiente; 4) violazione della disciplina sanzionatoria sulle contribuzioni, assumendo che non potesse parlarsi di evasione perché i rapporti erano stati regolarmente contrattualizzati e i dati erano stati registrati nei libri obbligatori, con conseguente insussistenza dell'intento fraudolento.

La decisione

La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, omessa motivazione e nullità, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e non confutavano specificamente l'accertamento della Corte d'appello, la quale aveva motivato in modo coerente e non contraddittorio che i due commentatori, per continuità della prestazione, ruolo assiduo e incidenza sulla conduzione del programma, dovevano essere qualificati come figure assimilabili ai presentatori/conduttori e dunque rientranti nel perimetro dei lavoratori dello spettacolo. Ha poi ritenuto infondata la censura sulla sanzione per evasione contributiva, richiamando il principio per cui l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS dei rapporti o delle retribuzioni integra evasione, salvo che il datore provi l'assenza di intento fraudolento; la mera regolare annotazione nei libri obbligatori non è sufficiente, e nel caso concreto la Corte di merito aveva accertato l'occultamento dei rapporti emerso solo in sede ispettiva e la mancata prova della buona fede. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    sono stati invocati i diversi vizi di legittimità, ma le censure sono state considerate, in larga parte, meramente assertive e dirette a una rivalutazione del merito

  • art. 3 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708

    norma richiamata per la delimitazione tassativa delle categorie dei lavoratori dello spettacolo

  • D.M. 15 marzo 2005

    richiamato quale atto di integrazione e ridefinizione delle categorie assicurate al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo

  • art. 2, commi 25-32, L. 8 agosto 1995, n. 335

    richiamata dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della gestione separata INPS

  • L. 20 dicembre 1951, n. 1564

    norma richiamata nel quadro delle disposizioni sui lavoratori dello spettacolo

  • L. 9 novembre 1955, n. 1122

    norma richiamata nel quadro delle disposizioni sui lavoratori dello spettacolo

  • art. 38 L. 5 agosto 1981, n. 416

    norma richiamata nel quadro delle disposizioni sui lavoratori dello spettacolo

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto le censure finalizzate a una diversa lettura del materiale istruttorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso non scalfisse l'accertamento di fatto compiuto in appello

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o insufficiente

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione

  • art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2000, n. 388

    la Corte ribadisce che l'omessa o infedele denuncia mensile dei rapporti o delle retribuzioni integra evasione contributiva (lett. b), mentre l'omissione semplice presuppone che le denunce e registrazioni obbligatorie siano state comunque effettuate

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese del giudizio di cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nella parte procedurale relativa alla trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    non espressamente indicato nel testo fornito, ma la sentenza dà atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013

Massime di principio

  • La qualificazione di un collaboratore televisivo come lavoratore dello spettacolo non dipende dal solo nomen iuris del contratto, ma dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione, dalla sua continuità e dall'effettivo apporto alla conduzione o presentazione dell'evento mediatico.
  • Il commento tecnico può assurgere a funzione assimilabile a quella di presentazione/coesione del programma quando non si esaurisce in una mera chiosa episodica, ma costituisce un apporto assiduo, pregnante e integrante della trasmissione.
  • Le censure di violazione di legge o di nullità non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o del merito, se la sentenza impugnata ha dato conto in modo coerente degli elementi fattuali decisivi.
  • In materia di contribuzione previdenziale, l'omessa o infedele denuncia mensile di rapporti o retribuzioni integra evasione contributiva quando sia idonea a occultare il rapporto o le somme dovute; per escludere l'evasione il datore di lavoro deve provare l'assenza di intento fraudolento.
  • La regolare annotazione nei libri obbligatori non basta, da sola, a vincere la presunzione di evasione derivante dall'omessa o infedele denuncia all'ente previdenziale, poiché tali registri restano nella disponibilità del datore e sono verificati normalmente solo in sede ispettiva.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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