Cassazione Civile, Ordinanza n. 26252/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un ente associativo qualificato come ONLUS ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso la procedura di espropriazione immobiliare promossa da un creditore sulla base di una sentenza di condanna e di un precetto, sostenendo che le notifiche del titolo, del precetto, del pignoramento e degli atti successivi fossero nulle o inesistenti perché eseguite presso indirizzi diversi dalla sede legale che, secondo la ricorrente, risultava aggiornata nel Registro delle ONLUS e nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nonché nei confronti di una persona priva di poteri rappresentativi. L'ente ha inoltre dedotto che, per effetto di tali vizi, l'intera procedura esecutiva e la vendita dovevano considerarsi invalide e opponibili anche agli aggiudicatari, contestando la soluzione adottata dal tribunale sulla tardività dell'opposizione e sull'inapplicabilità dell'art. 2929 c.c. ai vizi denunciati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi con cui si sosteneva la nullità delle notifiche per mancato invio alla sede legale aggiornata e al legale rappresentante indicati nel Registro delle ONLUS o nella comunicazione fiscale. La Corte ha affermato che l'iscrizione nel Registro delle ONLUS e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate non valgono come pubblicità legale idonea a rendere opponibili ai terzi le variazioni di sede e di rappresentanza; rileva invece la natura giuridica dell'ente e, in particolare, la disciplina della notificazione alle associazioni riconosciute o non riconosciute ex art. 145 c.p.c. Poiché le notifiche risultavano eseguite presso la sede e secondo i dati legittimamente opponibili, è stata confermata la tardività dell'opposizione e la regolarità della procedura esecutiva, con conseguente insussistenza di nullità opponibili agli aggiudicatari ai sensi dell'art. 2929 c.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
disciplina la notificazione alle persone giuridiche, alle associazioni riconosciute e a quelle non riconosciute; la sede rilevante è quella risultante secondo la natura dell'ente e secondo le forme di pubblicità previste, non il mero aggiornamento in registri privi di pubblicità legale generale.
è la norma invocata per denunciare violazione di legge; la Corte ha escluso la violazione delle norme richiamate nei motivi di ricorso.
è stata dedotta l'omessa considerazione di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto infondata la censura motivazionale perché il tribunale aveva esaminato i documenti richiamati.
art. 111 Cost.
invocato per sostenere la motivazione solo apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione del tribunale era logicamente coerente.
richiamato in relazione al procedimento esecutivo immobiliare e all'ordinanza di vendita; la Corte ha ritenuto regolari le notifiche degli atti del processo esecutivo.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la mancata conoscenza del pignoramento e la mancata possibilità di chiedere la conversione; la censura è stata disattesa.
richiamato con riguardo alla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio; la Corte non ha accolto la doglianza.
la tutela dell'aggiudicatario opera a fronte di vizi degli atti anteriori alla vendita, ma nella decisione si ribadisce che, in presenza di notifiche regolari e vendita non invalida, non vi è spazio per opporre nullità agli aggiudicatari.
l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS è rilevante ai fini della qualifica e dei benefici fiscali, ma non come pubblicità legale idonea a rendere opponibile ai terzi il mutamento di sede o di rappresentanza.
richiamato per precisare d'ufficio che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, conta la natura dell'ente e la relativa pubblicità legale, non l'iscrizione nel registro ONLUS.
richiamato per la sede della persona giuridica risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto.
richiamati per la disciplina del registro delle persone giuridiche, quale forma di pubblicità idonea a rendere opponibili le variazioni rilevanti.
è indicato come fonte del registro delle persone giuridiche e delle iscrizioni/modificazioni opponibili ai terzi.
Massime di principio
- Per le notificazioni rivolte a enti collettivi occorre distinguere tra associazioni riconosciute e non riconosciute: la notifica va eseguita secondo il regime dell'art. 145 c.p.c. e sulla base della sede giuridicamente rilevante dell'ente, non di meri dati interni o fiscali non dotati di pubblicità legale generale.
- L'iscrizione in un registro avente sola funzione fiscale o agevolativa, come l'anagrafe ONLUS, non rende di per sé opponibili ai terzi le variazioni di sede o di legale rappresentante, se manca la pubblicità prevista dall'ordinamento per la categoria dell'ente.
- In sede di opposizione agli atti esecutivi, la deduzione di vizi delle notifiche richiede la dimostrazione concreta della loro invalidità secondo la disciplina applicabile; la mera contestazione della sede utilizzata per la notifica non basta se l'ente non dimostra la diversa sede legalmente opponibile.
- La tutela dell'aggiudicatario ex art. 2929 c.c. non viene meno per qualsiasi irregolarità astratta dedotta sulla fase precedente, ma occorre che il vizio investa effettivamente la validità della vendita o del subprocedimento espropriativo in modo rilevante e tempestivamente fatto valere.
- Una censura di omessa motivazione è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato i documenti richiamati e ne abbia tratto una conclusione giuridica non confutata con specifiche argomentazioni di diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26248/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26250/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26251/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26254/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26256/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26258/2023 del 11/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →