Cassazione Civile, Ordinanza n. 26248/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso dell'INPS è stato accolto; la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e, decidendo nel merito, è stata rigettata la domanda originaria del lavoratore volta all'accredito della contribuzione omessa. Il lavoratore è stato condannato alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che la Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e aveva ordinato all'INPS di accreditare in favore del lavoratore la contribuzione relativa al periodo da marzo 2000 al 13 novembre 2001, corrispondente a un rapporto di lavoro subordinato accertato in un giudizio tra datore di lavoro e lavoratore. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione degli artt. 2116 c.c., 27 r.d.l. n. 636/1939 conv. in l. n. 1272/1939, 9 l. n. 335/1995, 1415 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che non esiste nel sistema un'azione del lavoratore per ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva solo perché il datore ha omesso i versamenti; che il principio di automatismo non consente di imporre all'ente previdenziale l'accredito in assenza di una domanda di prestazione; che non basta la sola domanda amministrativa del lavoratore per fondare un obbligo dell'INPS di procedere all'accredito; e che il rischio della prescrizione del credito contributivo non può essere traslato sull'ente a danno del lavoratore in questo modo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, in caso di omissione contributiva del datore di lavoro, il lavoratore non ha un'azione per ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'ente previdenziale; il rimedio è piuttosto il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e, se ne ricorrono i presupposti, la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la domanda del lavoratore era stata comunque respinta dall'INPS in sede amministrativa, sicché non era applicabile l'orientamento invocato dalla controparte in fattispecie diverse. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore e condannandolo alle spese.
Norme richiamate
nei casi di mancata o irregolare contribuzione, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno verso il datore di lavoro, non a un'azione diretta di regolarizzazione della posizione contributiva verso l'ente previdenziale
art. 27 r.d.l. n. 636/1939
richiamato insieme alle altre norme sul sistema previdenziale per escludere l'azione di accredito in capo al lavoratore
L. n. 1272/1939
norma di conversione richiamata nel quadro del regime previdenziale
richiamato nel motivo di ricorso come disposizione del sistema contributivo-previdenziale
richiamato nel motivo di ricorso, senza sviluppi autonomi nella ratio decidendi
richiamato dal ricorrente per contestare l'azione proposta, in relazione all'interesse ad agire
prevede la costituzione della rendita vitalizia per i contributi omessi e prescritti; il lavoratore può sostituirsi al datore solo per ottenere tale rimedio, non per chiedere la regolarizzazione diretta della posizione contributiva
richiamato per escludere che la domanda di costituzione della rendita vitalizia sia soggetta alla decadenza triennale propria delle prestazioni pensionistiche
non citato nel testo
rilevante come rimedio sostitutivo e risarcitorio rispetto all'omissione contributiva del datore
Massime di principio
- In caso di omissione del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non può chiedere all'ente previdenziale la "regolarizzazione" della propria posizione contributiva, perché il sistema prevede rimedi diversi e tipici.
- Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali non si traduce in un'azione del lavoratore per ottenere l'accredito contributivo dall'ente, ma opera nei limiti del sistema normativo e delle specifiche tutele previste.
- Il lavoratore che subisca un pregiudizio per l'omesso versamento contributivo dispone, in via tipica, del rimedio risarcitorio contro il datore ex art. 2116 c.c. e, ricorrendone i presupposti, della facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962.
- La costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 non ha natura di prestazione previdenziale, ma di rimedio reintegratorio del pregiudizio derivante dall'inadempimento contributivo.
- La domanda di accredito contributivo non è fondata quando l'ente previdenziale abbia già respinto l'istanza amministrativa e non ricorrano i presupposti fattuali della diversa giurisprudenza che ammette l'azione di accertamento della regolarità della posizione contributiva.
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