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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24998/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contestava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA ritenuta indetraibile perché riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da una società fornitrice. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo inammissibile, perché proposta solo in appello, l'eccezione di nullità dell'avviso per decadenza dell'Ufficio e, nel merito, aveva confermato l'inesistenza delle operazioni sulla base della documentazione contabile e dei pagamenti effettuati. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo per tardiva notifica dell'avviso e insussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per errata ripartizione dell'onere della prova sull'inesistenza/non inerenza delle prestazioni; 3) violazione del divieto di bis in idem in relazione a una sentenza penale di patteggiamento resa nei confronti del legale rappresentante; 4) pluralità di censure ulteriori su omessa pronuncia, motivazione dell'avviso, mancato deposito del PVC e deducibilità dei costi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non diretto contro la reale ratio della decisione di appello, fondata sull'inammissibilità della questione di decadenza proposta solo in secondo grado, e comunque perché la decadenza dell'Amministrazione è eccezione in senso stretto che va sollevata dal contribuente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per commistione di vizi eterogenei, per indebita richiesta di rivalutazione del fatto e per il limite della doppia conforme. Ha respinto il terzo motivo osservando che il bis in idem non opera rispetto alla pretesa impositiva e che, comunque, non vi era coincidenza soggettiva tra sanzione amministrativa alla società e sanzione penale al legale rappresentante. Ha giudicato inammissibile anche il quarto motivo per sovrapposizione di censure ex art. 360 c.p.c. e difetto di specificità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma sui termini di accertamento, invocata dalla ricorrente per sostenere la decadenza dell'Ufficio

  • art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma sui termini di accertamento IVA, invocata dalla ricorrente per sostenere la decadenza dell'Ufficio

  • art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare l'inammissibilità in appello di questioni nuove nel processo tributario

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; censure non attinenti al decisum sono inammissibili

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare la valutazione di fatto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge, ma le censure erano formulate in modo promiscuo e inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per nullità processuali e omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto promiscuo e non specifico

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha applicato i limiti di deducibilità, anche per la doppia conforme

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    opera il limite del sindacato sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme

  • art. 649 c.p.p.

    invocato dalla ricorrente per il divieto di bis in idem

  • art. 53 del Protocollo CEDU

    invocato dalla ricorrente a sostegno del divieto di bis in idem

  • art. 74, commi 4 e 5, TUIR

    richiamato dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi

  • art. 14, comma 4-bis

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della deducibilità dei costi anche in presenza di operazioni fraudolente, se sussistono i requisiti sostanziali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non colpisce la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata o se si limita a riproporre questioni non esaminate nel merito dal giudice di appello.
  • La decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo, quando è prevista a tutela esclusiva del contribuente, integra un'eccezione in senso stretto e deve essere dedotta dalla parte interessata nei gradi di merito; non è rilevabile d'ufficio.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli e sovrapponga in modo promiscuo violazione di legge, nullità processuali e vizio motivazionale, rendendo non intelligibile la doglianza e mirando in sostanza a una rivalutazione del merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove, soprattutto quando opera il limite della doppia conforme.
  • Il divieto di bis in idem non si applica alla pretesa impositiva, che ha natura di recupero del tributo non versato, e non impedisce inoltre la coesistenza di sanzione amministrativa a carico della società e responsabilità penale del legale rappresentante, in mancanza di coincidenza soggettiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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