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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24979/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione, proposta davanti al Giudice di pace, avverso due verbali di accertamento per violazione dell'art. 7 C.d.S., contestata per circolazione sulla corsia riservata ai mezzi pubblici in una strada di Roma interdetta al traffico veicolare in orario notturno. L'opponente deduceva la mancata contestazione immediata dell'illecito, l'illegittimità della rilevazione mediante il sistema elettronico Sirio VES 1.0 e, più in generale, contestava l'avverarsi del fatto. Il Tribunale, respingendo l'appello, ha ritenuto legittimo l'impiego del dispositivo elettronico e non necessaria la contestazione immediata; ha inoltre affermato che le fotografie erano allegate ai verbali notificati e che, in ogni caso, l'onere di produrle gravava sull'opponente. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative l'ente impositore assume la posizione sostanziale di attore e deve provare integralmente i fatti costitutivi della pretesa e la legittimità del procedimento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla ripartizione dell'onere della prova perché il ricorrente, nel giudizio di merito, non aveva negato il fatto costitutivo dell'infrazione, ma aveva censurato la legittimità del sistema di accertamento e della mancata contestazione immediata. La Corte ha quindi valorizzato il principio di non contestazione, osservando che la decisione impugnata non aveva invertito l'onere probatorio, ma aveva tratto la prova dell'illecito dalle stesse difese dell'opponente. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma sostanziale violata dai verbali impugnati, relativa alla circolazione sulla corsia riservata e al divieto di transito nella strada indicata

  • art. 201 C.d.S.

    la contestazione immediata è ritenuta non necessaria nei casi previsti dalla disciplina richiamata e dalla normativa sulle rilevazioni elettroniche

  • art. 17, comma 133-bis, legge 15 maggio 1997, n. 127

    legittima l'uso del dispositivo elettronico SIRIO VES 1 da parte dell'amministrazione locale e supporta la non necessità della contestazione immediata

  • art. 2697 c.c.

    regola ripartitoria dell'onere della prova richiamata dal ricorrente; la Corte precisa che, nel caso concreto, non risultava violata perché il fatto costitutivo dell'infrazione non era stato specificamente contestato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, la regola sull'onere della prova non opera in modo astratto e indipendente dalle difese svolte: se l'opponente non contesta il fatto costitutivo dell'illecito ma soltanto la legittimità del mezzo di accertamento o del procedimento, non può poi invocare l'assenza di prova del fatto stesso.
  • Il principio di non contestazione può rendere pacifico il fatto costitutivo della violazione quando l'opponente impugni i verbali limitandosi a criticare la modalità di acquisizione della prova o la regolarità dell'accertamento.
  • La mancata contestazione immediata dell'infrazione non è di per sé causa di illegittimità quando la disciplina speciale e la normativa di settore prevedano l'ammissibilità di accertamenti elettronici e l'esonero dalla contestazione immediata.
  • In sede di legittimità non è sufficiente prospettare una violazione dell'art. 2697 c.c. se la sentenza di merito ha correttamente individuato il perimetro delle contestazioni e ha fondato la decisione su fatti non specificamente contestati dalla parte onerata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProve
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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