Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24982/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

Due privati avevano affidato a un'impresa edile lavori di ristrutturazione del proprio immobile, versando somme a titolo di acconto e per l'acquisto di materiali. Deducevano che i lavori non erano stati ultimati nei tempi pattuiti, che parte dei materiali pagati non era stata consegnata e che l'inadempimento dell'impresa aveva causato ulteriori pregiudizi economici, tra cui spese per un diverso alloggio, deposito mobili e, secondo la loro prospettazione, anche la vendita forzata dell'immobile per impossibilità di far fronte alle rate del mutuo. In primo grado le loro domande erano state rigettate per difetto di prova; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con condanna dell'impresa alla restituzione di parte delle somme versate, ma con esclusione del risarcimento ulteriore. L'impresa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: contestava la ricostruzione dei fatti e delle prove compiuta dalla Corte d'appello, negando che fosse provata la consegna del solo materiale valutato euro 500,00 e censurando l'utilizzo della perizia di parte; sosteneva inoltre che i committenti non avessero provato il contenuto del contratto e quindi il preteso inadempimento; infine invocava l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., affermando che il mancato pagamento del corrispettivo giustificasse la propria condotta. I committenti hanno resistito e, con ricorso incidentale, hanno lamentato il mancato riconoscimento del danno, chiedendo una liquidazione equitativa e valorizzazione del fatto notorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dell'impresa perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi sull'onere della prova nell'inadempimento contrattuale: il creditore deve provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità non imputabile. È stata ritenuta legittima anche la valorizzazione, da parte del giudice di merito, della perizia stragiudiziale e delle testimonianze, nel quadro del libero convincimento. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha confermato il diniego di risarcimento ulteriore perché i danni allegati non erano stati provati né quantificati, la ricevuta di euro 2.000,00 non ne attestava causale e provenienza, e mancava un nesso causale tra l'inadempimento e la vendita dell'immobile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    disciplina l'onere della prova: il creditore deve provare il titolo e allegare l'inadempimento; il debitore deve provare l'esatto adempimento o la causa non imputabile dell'inadempimento.

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento richiede la dimostrazione dell'altrui inadempimento; non può essere invocata in modo generico senza adeguato riscontro fattuale.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi formulati sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge non possono tradursi in una nuova valutazione del merito o essere formulati in modo promiscuo e non specifico.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa presuppone che il danno sia provato nell'an; non può supplire alla mancanza di prova del pregiudizio.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per i criteri di risarcimento del danno, ma la Corte conferma che essi operano solo una volta provato il danno risarcibile.

  • art. 115 c.p.c.

    il fatto notorio non può sostituire la mancata allegazione o la prova di circostanze specifiche.

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice può valutare liberamente le prove, compresa la perizia di parte, se ne dà adeguata motivazione.

  • art. 92 c.p.c.

    le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

  • art. 96 c.p.c.

    la responsabilità aggravata richiede la temerarietà del ricorso, non ravvisata nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente e dei controricorrenti incidentali.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove, essendo censurabile solo l'errore di diritto o il vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • In materia di inadempimento contrattuale, il creditore deve provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore la prova dell'esatto adempimento o dell'impossibilità non imputabile.
  • La perizia stragiudiziale di parte, pur non essendo prova legale, può essere legittimamente valorizzata dal giudice di merito insieme agli altri elementi istruttori, nell'ambito del libero convincimento.
  • La doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica del fatto storico omesso, del suo dato testuale o extratestuale, della sua discussione tra le parti e della sua decisività; in mancanza il motivo è inammissibile.
  • L'eccezione di inadempimento non esonera dalla necessità di allegare e provare il fatto impeditivo o estintivo invocato, e non può essere fondata su contestazioni generiche o tardive.
  • Il fatto notorio opera in modo rigoroso e non può supplire alla mancanza di allegazione o alla carenza di prova di specifiche voci di danno.
  • La liquidazione equitativa è ammissibile solo se il danno nell'an risulta provato; non può essere usata per colmare l'assenza di dimostrazione del pregiudizio.
  • La responsabilità aggravata per lite temeraria presuppone una condotta processuale connotata da consapevole infondatezza o da imprudenza, imperizia o negligenza particolarmente gravi.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.