Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24980/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2012, notificato alla società dopo la sua cessazione e cancellazione dal registro delle imprese. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo che la società fosse in perdita sistematica per gli anni 2010-2012 e che non fosse stata presentata istanza di interpello ai sensi della disciplina sulle società non operative. La contribuente aveva contestato il diniego prima in CTP e poi in CTR, allegando in particolare l'esistenza di circostanze oggettive che avrebbero impedito il conseguimento dei ricavi, tra cui il mancato rilascio del certificato di agibilità e delle autorizzazioni commerciali per l'immobile sede dell'attività. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione della disciplina sulle società di comodo e sull'interpello disapplicativo, sostenendo che l'interpello non fosse obbligatorio e che la prova delle cause di disapplicazione potesse essere fornita anche in giudizio; 3) omesso esame di fatti decisivi; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di appello solo apparente e comunque erronea nella parte in cui aveva considerato decisiva la mancata attivazione dell'interpello disapplicativo. Ha affermato che tale interpello non costituisce condizione di procedibilità e non preclude al contribuente di dimostrare in giudizio l'esistenza di oggettive situazioni ostative al conseguimento dei ricavi e, quindi, alla disapplicazione della disciplina antielusiva. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il testo non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e la vera ratio decidendi, non essendo sufficiente una formula assertiva o una motivazione generica.
  • L'interpello disapplicativo previsto dalla disciplina sulle società non operative ha natura facoltativa e non costituisce condizione di procedibilità della tutela del contribuente; la mancanza dell'interpello non impedisce di far valere in giudizio le circostanze oggettive che giustificano la disapplicazione.
  • In materia di società di comodo e di società in perdita sistematica, il contribuente può superare la presunzione legale di non operatività provando in sede contenziosa l'esistenza di situazioni oggettive non imputabili che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o dei proventi minimi.
  • Quanto all'IVA, il principio di neutralità consente, salvo ipotesi di fittizietà dei costi o di frode/elusione effettiva, di far valere il diritto alla detrazione o al rimborso anche in giudizio, senza che sia necessario aver previamente esperito l'interpello disapplicativo.
  • Il giudice di merito deve valutare specificamente le allegazioni e le prove offerte dal contribuente volte a vincere la presunzione di non operatività; la mancata verifica di tali elementi comporta errore di diritto o vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.