Cassazione Civile, Ordinanza n. 24978/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista ha impugnato la decisione del Consiglio nazionale dei geometri che aveva confermato una sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio di disciplina di Parma. La censura centrale riguardava la contestazione disciplinare, dedotta come viziata da violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990, dell'art. 24 Cost., del contraddittorio e dell'art. 12, comma 4, R.D. n. 274/1929, perché l'atto di convocazione e apertura del procedimento si limitava a richiamare un generico 'esposto' di un collega, senza specificare in modo sufficiente il fatto addebitato e la norma violata. Il ricorrente sosteneva così di non essere stato posto in condizione di difendersi adeguatamente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la decisione del Consiglio nazionale dei geometri e deciso nel merito, dichiarando la nullità del provvedimento sanzionatorio del 26 novembre 2019 pronunciato dal Consiglio di disciplina dei geometri di Parma. La Corte ha ritenuto che la contestazione disciplinare fosse troppo generica e quindi inidonea a garantire un'effettiva difesa, non rilevando che il professionista avesse comunque svolto difese nel procedimento. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del Collegio professionale intimato.
Norme richiamate
La violazione dedotta è stata ricondotta al difetto di adeguata motivazione e di sufficiente specificazione dell'addebito disciplinare, in rapporto alla necessità di assicurare il diritto di difesa.
art. 24 Cost.
È stato richiamato quale parametro del diritto di difesa, ritenuto leso da una contestazione disciplinare troppo generica.
art. 12, comma 4, R.D. n. 274/1929
"In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno 10 giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti."
La norma è stata interpretata nel senso che la contestazione disciplinare deve consentire all'incolpato di conoscere con precisione i fatti addebitati e di predisporre una difesa effettiva.
art. 375, comma 2, 2-quater, c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel rito applicabile ratione temporis.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Indicato come norma transitoria per la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
La Corte ha escluso la sua operatività nel caso di specie, osservando che esso regola i rapporti tra giudice di primo e di secondo grado e non sana la nullità della contestazione disciplinare.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare degli ordini professionali la contestazione dell'addebito non può essere generica: deve individuare in modo sufficientemente preciso il fatto contestato e la regola violata, così da mettere l'incolpato in condizione di difendersi efficacemente.
- La nullità della contestazione disciplinare sussiste quando l'atto si limiti a un riferimento vago a un esposto o a un comportamento scorretto, senza specificazione dell'illecito e della norma deontologica o giuridica asseritamente violata.
- La possibilità di svolgere difese nel corso del procedimento non sana una contestazione originariamente insufficiente, se questa non ha assicurato una piena conoscenza dell'addebito.
- In presenza di una nullità del procedimento disciplinare che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, annullando direttamente la sanzione.
- L'articolazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare impone che l'incolpato sia esposto solo ai fatti effettivamente contestati e non a una condanna per addebiti diversi o non chiaramente individuati.
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