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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24976/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due contribuenti impugnavano avvisi di liquidazione con cui l'Ufficio revocava le agevolazioni fiscali applicate all'acquisto di un'abitazione non di lusso e all'imposta sostitutiva agevolata per la prima casa. In primo grado i ricorsi erano stati accolti; l'Amministrazione finanziaria aveva proposto appello. La CTR della Campania aveva rigettato l'appello ritenendo che il ritardo di 59 giorni nel trasferimento della residenza nell'immobile agevolato fosse giustificato da un ritardo nell'allaccio alla rete elettrica e integrasse forza maggiore. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione della disciplina sull'agevolazione prima casa, sostenendo che il ritardo nell'allaccio dell'utenza elettrica non costituisse causa di forza maggiore idonea a salvare il mancato rispetto del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, per conservare l'agevolazione prima casa, il trasferimento della residenza entro diciotto mesi può essere impedito solo da una forza maggiore sopravvenuta, oggettiva, non imputabile, inevitabile e imprevedibile. Nel caso concreto, il ritardo nell'allacciamento dell'energia elettrica non è stato ritenuto tale, perché i contribuenti avrebbero potuto conoscere e attivarsi ordinariamente per i tempi necessari all'allaccio, e il termine di diciotto mesi è stato giudicato congruo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, quando l'immobile è situato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, presuppone il trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi dall'atto di compravendita.
  • La forza maggiore idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione deve consistere in un impedimento oggettivo, sopravvenuto, non imputabile neppure a colpa, inevitabile e imprevedibile.
  • Un ritardo nell'allacciamento delle utenze dell'immobile, se collegato a ordinarie scansioni organizzative e non a un evento straordinario, non integra di per sé forza maggiore.
  • Ai fini della conservazione del beneficio, il contribuente deve attivarsi con ordinaria diligenza per rispettare il termine previsto dalla legge, non essendo sufficiente la mera difficoltà pratica nel rendere abitabile l'immobile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
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