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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16610/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per il 2012, uno ai fini IRES e uno ai fini IRAP, con i quali l'Ufficio ha disconosciuto la deducibilità della quota di ammortamento dell'avviamento iscritta a bilancio da una società poi incorporata. Secondo l'Amministrazione, l'avviamento derivava dall'acquisizione di un ramo d'azienda relativo a un ipermercato e l'operazione, risalente al dicembre 2000, sarebbe stata realizzata in assenza di valide ragioni economiche al solo fine di conseguire indebiti vantaggi fiscali, attraverso l'elusione della disciplina sul riporto delle perdite pregresse. La contribuente ha impugnato gli atti; in primo grado il ricorso è stato accolto per decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo ex art. 43 d.P.R. 600/1973. In appello la CTR ha dichiarato tardivo il gravame dell'Agenzia. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione di giudicato, norme sul processo tributario e soprattutto dell'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, sostenendo che la CTR aveva errato nel non considerare la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione per le controversie definibili in via agevolata, con conseguente tempestività dell'appello notificato il 23 gennaio 2020. La contribuente ha resistito e, nel frattempo, ha definito agevolmente la lite relativa all'IRAP, chiedendone l'estinzione parziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere limitatamente alla controversia sull'avviso IRAP, perché la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022, versando integralmente quanto dovuto e senza diniego dell'Ufficio. Quanto alla lite residua sull'avviso IRES, ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia: la CTR aveva erroneamente dichiarato tardivo l'appello, poiché il termine di impugnazione era soggetto alla sospensione di nove mesi prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 per le controversie tributarie definibili. Il termine, scadendo in una data compresa nel periodo protetto, era differito al 27 gennaio 2020; la notifica del 23 gennaio 2020 era quindi tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata in parte qua con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per l'esame dei motivi di appello dell'Agenzia sull'IRES e per le spese residue di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10-bis L. 212/2000

    richiamato come base della contestazione di abuso del diritto da parte dell'Ufficio

  • art. 102 T.U.I.R.

    richiamato quale disciplina sul riporto delle perdite pregresse che, secondo l'Ufficio, sarebbe stata elusa

  • art. 84 T.U.I.R.

    indicato come corrispondente disciplina attuale del riporto delle perdite

  • art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973

    invocato nel giudizio di merito per la decadenza del potere impositivo, ritenuta in primo grado

  • art. 2909 c.c.

    citato nel motivo di ricorso insieme alle norme processuali, nel contesto della dedotta violazione della cosa giudicata

  • artt. 324 e 327 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente come norme processuali violate dalla CTR nel giudizio di appello

  • artt. 38 e 51 d.lgs. 546/1992

    richiamati dalla ricorrente in relazione ai termini e alle modalità di impugnazione nel processo tributario

  • art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, conv. L. 136/2018

    ha disposto la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione delle controversie tributarie suscettibili di definizione agevolata; la Corte ne afferma l'operatività automatica per tutte le parti

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    applicato per la proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade in giorno festivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 1, commi 186-204, L. 197/2022

    norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, utilizzata per dichiarare estinto il giudizio sulla lite IRAP

  • art. 1, comma 198, L. 197/2022

    disposizione applicata per regolare le spese relative alla controversia definita agevolatamente

  • art. 2, paragrafo 1, lett. a), decisione 2007/436/CE, Euratom

    richiamata solo per delimitare le controversie definibili ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018

  • art. 2, paragrafo 1, lett. a), decisione 2014/335/UE, Euratom

    richiamata solo per delimitare le controversie definibili ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018

  • art. 16 regolamento (UE) 2015/1589

    richiamato solo per escludere le controversie di recupero di aiuti di Stato dall'ambito della definizione agevolata

Massime di principio

  • La sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista per le controversie tributarie definibili in via agevolata opera automaticamente e si applica a tutte le parti del giudizio, senza che sia necessario che il contribuente abbia effettivamente presentato domanda di definizione o abbia manifestato l'intenzione di aderirvi.
  • Se il termine ordinario di impugnazione scade nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della disciplina agevolativa e il termine finale previsto dalla norma, esso va differito di nove mesi, con applicazione della proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza risultante cada in giorno festivo.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, il rispetto dell'onere di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. consente alla Corte l'accesso diretto agli atti di causa per verificare la correttezza della decisione impugnata.
  • La declaratoria di tardività dell'appello è censurabile quando il giudice di merito non consideri una sospensione legale dei termini che incide sul computo della scadenza, con conseguente tempestività del gravame.
  • La definizione agevolata perfezionata da una parte comporta l'estinzione del giudizio limitatamente alla controversia oggetto di adesione e la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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