Cassazione Civile, Ordinanza n. 17943/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA, IRPEF e IRAP relativi agli anni d’imposta 1999, 2000 e 2001. Il contribuente aveva presentato istanza di condono tombale ex l. n. 289 del 2002, sostenendo che l’Ufficio non potesse recuperare le imposte in mancanza di un formale provvedimento di diniego della definizione agevolata e che, comunque, gli atti fiscali fossero tardivi o viziati per varie ragioni: inefficacia della notifica del processo verbale di constatazione perché mera consegna e non notifica formale; decadenza dai termini di accertamento; difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazione integrale di atti richiamati; nullità delle notifiche degli avvisi perché prive di relata; errata ripartizione dell’onere della prova circa la pretesa attività di commercio di legname; omessa motivazione sul tema delle rimanenze finali; omessa pronuncia sulla richiesta di escludere le sanzioni per l’anno 1999. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto inefficace il condono e legittima la ripresa fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure relative all’IVA perché l’art. 9 l. n. 289 del 2002 è disapplicato in quanto contrario al diritto comunitario; nel resto ha respinto i motivi, affermando che per le imposte sui redditi, in caso di inefficacia del condono, l’Amministrazione non deve adottare un espresso provvedimento di rigetto prima di procedere all’accertamento; che la consegna del PVC è equipollente alla notifica richiesta dalla disciplina sul condono; che la proroga biennale dei termini di accertamento opera anche quando il contribuente non abbia potuto aderire al condono perché già raggiunto da PVC; che non vi era difetto di motivazione dell’avviso, perché bastava il richiamo agli atti rilevanti già noti o riprodotti per la parte necessaria; che la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi non richiede relata; che l’Ufficio aveva assolto l’onere probatorio mediante presunzioni gravi, precise e concordanti sulla doppia attività di trasporto e commercio di legna, mentre il contribuente non aveva offerto prova contraria; che la doglianza sulle rimanenze finali era inammissibile; e che non vi era omessa pronuncia, perché la CTR aveva assorbito le residue questioni sulle sanzioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come norma di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge
viene richiamato per dedurre il vizio di omessa pronuncia
la censura di insufficienza o omessa motivazione è dichiarata non più proponibile nel regime ratione temporis applicabile
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992
individua tra gli atti impugnabili il rigetto di domande di definizione agevolata dei rapporti tributari
art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992
consente al contribuente di far valere, impugnando l’atto impositivo, anche le censure contro l’atto presupposto non notificato
disciplina il condono tombale, ma per l’IVA è disapplicato perché contrario al diritto dell’Unione; per le altre imposte, se inefficace, non impedisce il recupero dell’imposta
richiamato come fattispecie diversa, per la quale è previsto un provvedimento formale di diniego
art. 9, comma 14, l. n. 289 del 2002
ostacola la definizione agevolata quando, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato notificato un processo verbale di constatazione con esito positivo; la consegna del PVC è equiparata alla notifica
comporta la proroga biennale dei termini di accertamento in assenza di deroghe contenute nella legge
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per il tema dei termini di accertamento IVA
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per il tema dei termini di accertamento delle imposte sui redditi
art. 3, comma 3, l. n. 212 del 2000
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti fiscali e al rinvio integrativo
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 156, secondo comma, c.p.c.
richiamato in relazione alla sanatoria delle nullità
l’obbligo di allegazione degli atti richiamati opera solo per gli atti la cui conoscenza sia necessaria a integrare la motivazione
art. 56, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme alla disciplina della motivazione degli avvisi IVA
art. 42, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato insieme alla disciplina della motivazione degli avvisi di accertamento sui redditi
art. 60, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per le modalità di notifica degli avvisi fiscali
art. 3 e 14 l. n. 890 del 1982
richiamati per la notificazione a mezzo posta
richiamato dalla doglianza sulle notifiche
richiamato per il riparto dell’onere della prova
richiamato per il preteso vizio di omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
legittima l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In materia di condono fiscale, l’inefficacia della definizione agevolata fa riespandere integralmente il potere impositivo dell’Amministrazione, senza necessità di un previo provvedimento espresso di diniego, salvo che la legge lo preveda in modo specifico.
- Il contribuente che impugni l’avviso di accertamento può contestare anche l’atto presupposto non notificato, ma deve indicare quali contenuti non conosciuti siano necessari a integrare la motivazione dell’atto impugnato.
- La consegna del processo verbale di constatazione al contribuente può equivalere alla notifica richiesta dalla disciplina sul condono quando soddisfa l’esigenza di piena conoscenza dell’atto.
- La proroga dei termini di accertamento prevista dalla legge sul condono opera, in difetto di deroghe, anche quando il contribuente non abbia potuto accedere alla definizione perché già raggiunto da un PVC o da un avviso prima dell’entrata in vigore della legge.
- Quando l’Ufficio fonda la pretesa su presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente che contesti i fatti costitutivi deve offrire una prova contraria specifica e idonea; altrimenti il riparto dell’onere probatorio resta correttamente applicato.
- La notifica diretta dell’avviso di accertamento a mezzo posta da parte dell’Ufficio non richiede la relata di notifica.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha espressamente dichiarato assorbite le ulteriori questioni residue.
- Le doglianze sulla motivazione sono inammissibili se, nel regime temporale applicabile, mirano a ottenere un sindacato sulla sufficienza o contraddittorietà della motivazione non più consentito.
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