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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17943/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA, IRPEF e IRAP relativi agli anni d’imposta 1999, 2000 e 2001. Il contribuente aveva presentato istanza di condono tombale ex l. n. 289 del 2002, sostenendo che l’Ufficio non potesse recuperare le imposte in mancanza di un formale provvedimento di diniego della definizione agevolata e che, comunque, gli atti fiscali fossero tardivi o viziati per varie ragioni: inefficacia della notifica del processo verbale di constatazione perché mera consegna e non notifica formale; decadenza dai termini di accertamento; difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazione integrale di atti richiamati; nullità delle notifiche degli avvisi perché prive di relata; errata ripartizione dell’onere della prova circa la pretesa attività di commercio di legname; omessa motivazione sul tema delle rimanenze finali; omessa pronuncia sulla richiesta di escludere le sanzioni per l’anno 1999. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto inefficace il condono e legittima la ripresa fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure relative all’IVA perché l’art. 9 l. n. 289 del 2002 è disapplicato in quanto contrario al diritto comunitario; nel resto ha respinto i motivi, affermando che per le imposte sui redditi, in caso di inefficacia del condono, l’Amministrazione non deve adottare un espresso provvedimento di rigetto prima di procedere all’accertamento; che la consegna del PVC è equipollente alla notifica richiesta dalla disciplina sul condono; che la proroga biennale dei termini di accertamento opera anche quando il contribuente non abbia potuto aderire al condono perché già raggiunto da PVC; che non vi era difetto di motivazione dell’avviso, perché bastava il richiamo agli atti rilevanti già noti o riprodotti per la parte necessaria; che la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi non richiede relata; che l’Ufficio aveva assolto l’onere probatorio mediante presunzioni gravi, precise e concordanti sulla doppia attività di trasporto e commercio di legna, mentre il contribuente non aveva offerto prova contraria; che la doglianza sulle rimanenze finali era inammissibile; e che non vi era omessa pronuncia, perché la CTR aveva assorbito le residue questioni sulle sanzioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di condono fiscale, l’inefficacia della definizione agevolata fa riespandere integralmente il potere impositivo dell’Amministrazione, senza necessità di un previo provvedimento espresso di diniego, salvo che la legge lo preveda in modo specifico.
  • Il contribuente che impugni l’avviso di accertamento può contestare anche l’atto presupposto non notificato, ma deve indicare quali contenuti non conosciuti siano necessari a integrare la motivazione dell’atto impugnato.
  • La consegna del processo verbale di constatazione al contribuente può equivalere alla notifica richiesta dalla disciplina sul condono quando soddisfa l’esigenza di piena conoscenza dell’atto.
  • La proroga dei termini di accertamento prevista dalla legge sul condono opera, in difetto di deroghe, anche quando il contribuente non abbia potuto accedere alla definizione perché già raggiunto da un PVC o da un avviso prima dell’entrata in vigore della legge.
  • Quando l’Ufficio fonda la pretesa su presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente che contesti i fatti costitutivi deve offrire una prova contraria specifica e idonea; altrimenti il riparto dell’onere probatorio resta correttamente applicato.
  • La notifica diretta dell’avviso di accertamento a mezzo posta da parte dell’Ufficio non richiede la relata di notifica.
  • La censura di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha espressamente dichiarato assorbite le ulteriori questioni residue.
  • Le doglianze sulla motivazione sono inammissibili se, nel regime temporale applicabile, mirano a ottenere un sindacato sulla sufficienza o contraddittorietà della motivazione non più consentito.

Come è indicizzato

MaterieCondonoContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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