Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17778/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2004 emesso nei confronti della società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto, ritenendo legittima la ripresa a tassazione sulla base di elementi presuntivi e affermando che l'onere probatorio gravasse sul contribuente appellante, rimasto inadempiuto. In cassazione la curatela ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000; 2) violazione degli artt. 21 e 54 d.P.R. 633/1972, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; 3) nullità per motivazione apparente, in violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992. La censura centrale ha riguardato l'inidoneità della motivazione della sentenza d'appello, che sarebbe stata oscura, assertiva e confusa, anche perché non chiariva se l'Ufficio avesse contestato operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, con conseguenze diverse sul riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo fondato. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente e comunque incomprensibile, perché non consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito e confondeva la motivazione dell'avviso di accertamento con quella della sentenza di primo grado. Ha quindi accolto il ricorso, assorbendo gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di dedotta nullità per pretesa omessa pronuncia/ultrapetizione, ma il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Invocato dalla ricorrente come norma violata, senza statuizione autonoma della Corte per assorbimento.

  • artt. 21 e 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamati quale fonte della doglianza in tema di IVA e di accertamento, senza autonoma decisione per assorbimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova nelle contestazioni IVA; la Corte richiama il principio secondo cui il riparto varia a seconda che l'operazione sia oggettivamente o soggettivamente inesistente.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato nel secondo motivo come norma sulla valutazione della prova, senza autonoma trattazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o altre violazioni processuali.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Utilizzato per dedurre violazione di legge nei primi due motivi.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Richiamato dalla Corte per precisare che, dopo la riforma del 2012, non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    La Corte ribadisce che permane l'obbligo costituzionale di motivazione; la sua violazione si verifica in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Violato quando la sentenza è priva di motivazione effettiva o presenta motivazione apparente/incomprensibile, con conseguente nullità.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Parametro della sufficienza-forma della motivazione nel processo tributario, invocato come violato dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è denunciabile il mero difetto di sufficienza della motivazione; resta però censurabile come nullità la motivazione totalmente mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, perché sotto il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 132 c.p.c.
  • La motivazione è apparente quando enuncia formule assertive o stereotipate senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e senza dare conto, in modo specifico, delle questioni decisive dedotte dalle parti.
  • In materia di IVA, il regime dell'onere della prova varia a seconda che l'Amministrazione contesti operazioni oggettivamente inesistenti oppure soggettivamente inesistenti; il giudice di merito deve qualificare chiaramente il tipo di inesistenza contestata, altrimenti non è verificabile la corretta applicazione delle regole probatorie.
  • Quando la sentenza di merito confonde la motivazione dell'atto impositivo con quella della decisione di primo grado e non chiarisce il ragionamento seguito per respingere l'appello, essa non consente il controllo di legittimità e va cassata per difetto del minimo costituzionale di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.