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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17776/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2008 emesso nei confronti della società poi assoggettata a curatela fallimentare. In primo grado il ricorso del contribuente veniva respinto; in appello la commissione regionale confermava il rigetto, ritenendo legittima la ripresa a tassazione fondata su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti e affermando che l’onere della prova gravava sul contribuente, ritenuto non assolto. La curatela proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; con il secondo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992. La censura centrale era che la sentenza d’appello non chiariva se l’operazione contestata fosse oggettivamente o soggettivamente inesistente, confondendo la motivazione dell’avviso con quella della sentenza e non dando conto delle specifiche questioni di merito dedotte dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, reputando la motivazione della sentenza impugnata meramente assertiva, oscura e incomprensibile, quindi al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. La Cassazione ha osservato che la pronuncia di merito non consentiva di comprendere la ratio decidendi, anche perché non chiariva la natura dell’inesistenza delle operazioni contestate e non permetteva quindi di verificare la corretta applicazione dei principi sull’onere probatorio in materia IVA. Conseguentemente ha accolto il ricorso, assorbendo il primo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come parametro normativo invocato dalla ricorrente, ma il relativo motivo resta assorbito; non è oggetto di una specifica statuizione di merito della Corte.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente ai fini della dedotta violazione in tema di IVA e onere probatorio; non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova; il relativo motivo è assorbito, ma la Corte ribadisce che la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti incide sull’onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; il motivo non viene esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Indicata come norma di deduzione del primo motivo, poi assorbito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Costituisce il parametro del secondo motivo; la motivazione apparente integra nullità processuale denunciabile in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    L’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è violato quando la motivazione è mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile; il sindacato di legittimità resta limitato al "minimo costituzionale".

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il vizio motivazionale della sentenza tributaria è valutato alla luce dell’obbligo di indicare la motivazione, secondo il parametro del minimo costituzionale.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato per ricordare la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che ha ristretto il controllo sulla motivazione.

  • L. n. 134 del 2012

    Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata nel quadro della riforma del vizio di motivazione.

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; resta però censurabile come nullità la motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà.
  • La motivazione della sentenza deve consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; quando la pronuncia non spiega perché ha respinto l’impugnazione e non dà conto delle questioni decisive dedotte dalle parti, si realizza una violazione del minimo costituzionale di motivazione.
  • In tema di IVA, l’onere probatorio e la rilevanza della buona fede del contribuente dipendono dalla qualificazione dell’operazione come oggettivamente o soggettivamente inesistente; il giudice di merito deve chiarire tale qualificazione per permettere il controllo sulla corretta applicazione delle regole probatorie.
  • La motivazione non può confondere l’apparato argomentativo dell’avviso di accertamento con quello della sentenza, poiché il giudizio di legittimità richiede una decisione autonomamente intellegibile nelle sue ragioni.
  • Quando il vizio di motivazione è accolto come nullità della sentenza, la causa va cassata con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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