Cassazione Civile, Ordinanza n. 17777/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2005, impugnato dalla contribuente e poi confermato nei due gradi di merito. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva a sua volta respinto l'appello, affermando in modo sintetico che la pretesa erariale si fondava su indizi gravi, precisi e concordanti e che l'onere della prova non era stato assolto dalla contribuente. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000; 2) violazione degli artt. 21 e 54 d.P.R. 633/1972, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo fondato, poiché la motivazione della sentenza regionale era oscura, assertiva e incomprensibile: non chiariva il percorso logico decisorio, confondeva la motivazione dell'avviso con quella della sentenza di primo grado e non consentiva di capire se si trattasse di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, con conseguente impossibilità di verificare l'esatta applicazione dei principi sull'onere probatorio in materia IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i primi due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché la decisione di merito era affetta da motivazione meramente apparente/oscura, al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della denunciata nullità per ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non è stato il fondamento decisivo dell'accoglimento.
Invocato dalla ricorrente, ma il motivo relativo è stato assorbito.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina IVA, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Invocato dalla ricorrente in relazione all'accertamento IVA, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Richiamato per contestare la distribuzione dell'onere probatorio; la Corte osserva che in materia IVA l'onere varia a seconda che si tratti di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.
Invocato dalla ricorrente, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È il vizio processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte richiama la riformulazione del 2012 per affermare che non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 111 Cost.
La motivazione deve esistere in forma non apparente e deve esplicitare le ragioni della decisione; al di sotto del minimo costituzionale la sentenza è nulla.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012
Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che restringe il sindacato di legittimità sulla motivazione.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, la motivazione è nulla quando è solo apparente, oscura, perplessa o incomprensibile, perché non consente di ricostruire il ragionamento decisorio.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non riguarda più la mera insufficienza argomentativa, ma solo la violazione del minimo costituzionale o l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- In materia IVA, l'onere della prova varia a seconda della natura dell'operazione contestata: per le operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare che l'operazione non è mai avvenuta, anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti; una volta accertata l'inesistenza oggettiva, la buona fede del contribuente non è configurabile nello stesso modo.
- La sentenza di merito deve distinguere chiaramente tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, perché da tale qualificazione dipendono regole diverse sull'onere probatorio e sulla valutazione della buona fede del contribuente.
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