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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17777/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2005, impugnato dalla contribuente e poi confermato nei due gradi di merito. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva a sua volta respinto l'appello, affermando in modo sintetico che la pretesa erariale si fondava su indizi gravi, precisi e concordanti e che l'onere della prova non era stato assolto dalla contribuente. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000; 2) violazione degli artt. 21 e 54 d.P.R. 633/1972, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo fondato, poiché la motivazione della sentenza regionale era oscura, assertiva e incomprensibile: non chiariva il percorso logico decisorio, confondeva la motivazione dell'avviso con quella della sentenza di primo grado e non consentiva di capire se si trattasse di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, con conseguente impossibilità di verificare l'esatta applicazione dei principi sull'onere probatorio in materia IVA.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i primi due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché la decisione di merito era affetta da motivazione meramente apparente/oscura, al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della denunciata nullità per ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non è stato il fondamento decisivo dell'accoglimento.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Invocato dalla ricorrente, ma il motivo relativo è stato assorbito.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina IVA, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Invocato dalla ricorrente in relazione all'accertamento IVA, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la distribuzione dell'onere probatorio; la Corte osserva che in materia IVA l'onere varia a seconda che si tratti di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    È il vizio processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La Corte richiama la riformulazione del 2012 per affermare che non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve esistere in forma non apparente e deve esplicitare le ragioni della decisione; al di sotto del minimo costituzionale la sentenza è nulla.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012

    Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che restringe il sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario, la motivazione è nulla quando è solo apparente, oscura, perplessa o incomprensibile, perché non consente di ricostruire il ragionamento decisorio.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione non riguarda più la mera insufficienza argomentativa, ma solo la violazione del minimo costituzionale o l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In materia IVA, l'onere della prova varia a seconda della natura dell'operazione contestata: per le operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare che l'operazione non è mai avvenuta, anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti; una volta accertata l'inesistenza oggettiva, la buona fede del contribuente non è configurabile nello stesso modo.
  • La sentenza di merito deve distinguere chiaramente tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, perché da tale qualificazione dipendono regole diverse sull'onere probatorio e sulla valutazione della buona fede del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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