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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17774/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2011. La controversia nasceva dal rilievo del giudice di merito secondo cui l'accertamento sarebbe stato illegittimo perché il processo verbale di constatazione notificato alla contribuente riguardava formalmente la verifica per l'anno 2013 e non conteneva una specifica contestazione riferita all'anno 2011. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 5 d.lgs. 218/1997, sostenendo che il processo verbale notificato era comunque idoneo perché conteneva rilievi espressi anche sull'anno 2011; che non era decisivo il mancato invito al contraddittorio ex art. 5 d.lgs. 218/1997; che l'art. 12 dello Statuto non sarebbe comunque applicabile alle verifiche a tavolino; e che, quanto all'IVA, non era stata adeguatamente motivata la decisività dell'asserita omissione difensiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il processo verbale di constatazione, pur riferito alla verifica per il 2013, contenesse segnalazioni chiare di violazioni tributarie anche per l'anno 2011 e fosse quindi idoneo a far decorrere il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000. Ne consegue che non era necessario redigere un ulteriore verbale specifico per il 2011 e che non vi era stata lesione del diritto di difesa della contribuente. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    termine dilatorio di sessanta giorni

    Il termine di 60 giorni decorre quando il processo verbale di constatazione segni la conclusione dell'attività di verifica rilevante per le contestazioni poi poste a base dell'accertamento; non occorre un ulteriore verbale se quello notificato segnala già violazioni riferibili anche all'annualità accertata.

  • art. 5 d.lgs. 218/1997

    La Corte considera non decisiva, nel caso concreto, la mancata rituale formulazione dell'invito al contraddittorio ai fini dell'illegittimità dell'accertamento, alla luce del contenuto del verbale e del rispetto del termine dilatorio.

  • art. 24 L. 4/1929

    Il processo verbale di constatazione può avere contenuti molteplici, anche meramente ricognitivi o valutativi, e non deve necessariamente contenere contestazioni definitive.

  • art. 7 L. 212/2000

    L'obbligo di motivazione degli atti impositivi va letto secondo buona fede e leale collaborazione; sono irrilevanti le violazioni formali che non arrechino effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    Richiamati per affermare che l'interpretazione delle garanzie del contribuente deve essere coerente con i principi di solidarietà, ragionevolezza e tutela effettiva della posizione soggettiva.

Massime di principio

  • Il processo verbale di constatazione non deve necessariamente contenere una contestazione formalmente perfetta e riferita in modo esclusivo all'annualità poi accertata: è sufficiente che dal suo contenuto emergano rilievi idonei a segnalare violazioni fiscalmente rilevanti anche per l'anno oggetto di accertamento.
  • Ai fini dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ciò che conta non è l'etichetta formale dell'annualità indicata nel verbale, ma il suo contenuto sostanziale e la funzione di messa a conoscenza del contribuente delle contestazioni su cui l'Ufficio intende fondare l'accertamento.
  • Non determina automaticamente la nullità dell'accertamento la mancata formalizzazione di un verbale distinto per ciascun anno d'imposta, se il contribuente ha comunque potuto conoscere e discutere i rilievi pertinenti prima dell'emissione dell'atto impositivo.
  • In materia di tributi non armonizzati, il mancato contraddittorio endoprocedimentale non comporta di per sé invalidità dell'accertamento; per i tributi armonizzati occorre verificare se la partecipazione preventiva del contribuente avrebbe potuto condurre a un esito diverso, secondo la prova di resistenza.
  • Le violazioni meramente formali sono irrilevanti quando non abbiano causato una concreta lesione del diritto di difesa del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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