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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17773/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento con i quali venivano richieste alla società somme a titolo di IVA, IRES e IRAP. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; in appello l'Agenzia aveva impugnato la decisione e la contribuente si era costituita anche in appello. La Commissione tributaria regionale ha annullato gli avvisi limitatamente alla pretesa IVA, ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale, mentre ha ritenuto legittima la pretesa per IRES e IRAP. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 54 e 56 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 324 c.p.c., sostenendo che la questione del contraddittorio endoprocedimentale, già disattesa in primo grado, non fosse stata riproposta dalla contribuente con appello incidentale, sicché la CTR non avrebbe potuto esaminarla; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, contestando l'affermazione secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale richiederebbe un invito obbligatorio preventivo.

La decisione

La Corte dichiara infondato il rilievo preliminare di improcedibilità e quello di inammissibilità del ricorso, ma accoglie il primo motivo: la CTR ha errato nel riesaminare la questione del contraddittorio endoprocedimentale sulla base della sola riproposizione in costituzione della contribuente, poiché la statuizione di primo grado era sfavorevole su quel punto e, mancando appello incidentale, la censura era preclusa dal giudicato interno. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Nel processo tributario di cassazione non è necessario produrre nuovamente i documenti, perché il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria.

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il fascicolo di parte del giudizio tributario resta acquisito al fascicolo d'ufficio, escludendo la necessità di nuova produzione in cassazione.

  • artt. 54 e 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    La parte che intenda devolvere al giudice di appello una questione già disattesa in primo grado deve rispettare le forme dell'appello incidentale, non bastando la mera riproposizione.

  • art. 324 c.p.c.

    La mancata impugnazione della statuizione di primo grado determina il giudicato interno sulla questione decisa.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello incidentale è necessario per devolvere al giudice di appello un'eccezione già ritenuta infondata dal primo giudice.

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione è sufficiente solo per le eccezioni non accolte senza che il primo giudice ne abbia espresso o inequivoco rigetto.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Quando l'eccezione è rilevabile anche d'ufficio, la mancanza di appello incidentale preclude la rilevazione da parte della parte ma non necessariamente il potere officioso del giudice d'appello, salvo giudicato interno.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    La mancata impugnazione della statuizione sfavorevole su uno specifico punto consolida il giudicato interno su quel capo.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Il secondo motivo viene dichiarato assorbito, senza una pronuncia di merito sulla sua fondatezza.

Massime di principio

  • Se una questione/eccezione è stata espressamente o inequivocabilmente respinta in primo grado, la sua devoluzione in appello richiede appello incidentale; la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. non basta.
  • La mancata proposizione dell'appello incidentale su un capo sfavorevole comporta giudicato interno su quel punto e preclude alla parte di rimetterlo in discussione in appello.
  • La mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. è utilizzabile solo per eccezioni non accolte dal primo giudice senza un rigetto espresso o comunque chiaramente desumibile dalla motivazione.
  • Nel giudizio di cassazione tributario non sussiste, per il ricorrente, un obbligo di nuova produzione dei documenti se il fascicolo di parte è già confluito nel fascicolo d'ufficio del processo tributario.
  • Quando il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente, la Corte può cassare con rinvio, lasciando assorbiti gli ulteriori motivi non esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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