Cassazione Civile, Ordinanza n. 17775/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione IVA per l'anno 2007 in relazione a contratti di somministrazione di servizi. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale. Secondo il giudice di merito, la contribuente aveva indicato elementi idonei a incidere sulla decisione dell'Ufficio, sia quanto alla qualificazione dell'operazione come locazione, sia quanto all'assoggettabilità a IVA delle prestazioni, valorizzando la conformazione dell'immobile e la volontà delle parti di applicare il regime IVA ordinario. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, deducendo la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva applicato erroneamente la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale pur in assenza di accesso nei locali del contribuente e che, comunque, gli elementi valorizzati dal giudice di merito erano già stati esaminati in sede di accertamento. Ha inoltre contestato la sufficienza delle ragioni indicate dalla contribuente a superare la c.d. prova di resistenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, perché in materia di tributi armonizzati l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale discende dalla normativa unionale e prescinde dall'accesso nei locali del contribuente; inoltre, grava sul contribuente l'onere di allegare in concreto le difese che avrebbe potuto far valere e la loro idoneità a determinare un esito diverso del procedimento. La CTR aveva accertato proprio tali elementi e la relativa valutazione era di merito, non censurabile in cassazione come violazione di legge. La Corte ha anche condannato l'Agenzia alle spese di lite, escludendo l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000
Non viene ritenuto decisivo, nel caso di tributi armonizzati, che vi sia stato o meno accesso presso i locali del contribuente; il tema centrale è l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e l'onere del contribuente di dimostrare la rilevanza delle proprie difese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di tributi armonizzati, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste a prescindere dall'accesso presso i locali del contribuente.
- La violazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostrare che l'esito del procedimento sarebbe potuto essere ragionevolmente diverso.
- La c.d. prova di resistenza richiede un'allegazione specifica e non meramente pretestuosa delle ragioni difensive omesse in sede procedimentale.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione dei fatti compiute dal giudice di merito sotto le spoglie della violazione di legge.
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