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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23370/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Un comune aveva notificato quattro avvisi di accertamento ICI per le annualità 2007, 2008, 2009 e 2010, assumendo che alcuni terreni di proprietà della società ricorrente avessero natura edificabile e dovessero quindi essere tassati sulla base del relativo valore venale. La contribuente aveva contestato: la legittimità dell’avviso relativo al 2007, sostenendo che fosse una duplicazione di un precedente accertamento già annullato; la motivazione degli avvisi, per mancata allegazione dei documenti richiamati e in particolare della delibera comunale di determinazione dei valori; la correttezza della base imponibile, lamentando che il comune non avesse dimostrato come fosse pervenuto ai valori attribuiti; l’erronea negazione dell’esenzione prevista per i terreni agricoli, richiamando l’effettivo uso agricolo dei fondi da parte di un imprenditore agricolo; l’illegittimità delle sanzioni, per difetto di motivazione e mancata applicazione della continuazione. In cassazione la società ha affidato il ricorso a cinque motivi, tutti formulati come violazioni di legge. La Corte non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c.: la prima notifica era andata a vuoto per errore imputabile alla ricorrente, che aveva utilizzato un domicilio ormai mutato e non aveva compiuto le verifiche necessarie, mentre la seconda notifica era avvenuta quando il termine era già scaduto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in materia tributaria, la notifica degli atti deve essere eseguita nel domicilio eletto o, in mancanza, nel domicilio risultante; tuttavia, quando il domicilio eletto presso un ufficio/difensore muti nel corso del termine di impugnazione e la variazione sia ricavabile e non imputabile al destinatario, incombe sul notificante l’onere di verificare l’esatto recapito. Poiché la prima notifica non si era perfezionata per causa imputabile alla ricorrente e la seconda era stata eseguita oltre il termine lungo per impugnare, il ricorso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile. La società è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 d.p.r. n. 600 del 1973

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che un nuovo accertamento per il 2007 richiedesse elementi nuovi rispetto a un precedente avviso annullato; la Corte non ha esaminato il motivo nel merito perché il ricorso è stato ritenuto tardivo.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato dalla ricorrente sul difetto di motivazione degli avvisi; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di allegazione degli atti richiamati nell'accertamento; la censura non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 2, lett. c), d.lgs. n. 504 del 1992

    Invocato per sostenere la non imponibilità o l'esenzione dei terreni in ragione della loro destinazione agricola; non esaminato nel merito.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato in tema di determinazione della base imponibile dei terreni; non esaminato nel merito.

  • art. 2696 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prova della valutazione dei terreni; non esaminato nel merito.

  • art. 2135 c.c.

    Invocato per sostenere la qualificazione agricola dell'attività svolta sui terreni; non esaminato nel merito.

  • artt. 7, 12, 16 e 17 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamati per contestare le sanzioni e la mancata applicazione della continuazione; non esaminati nel merito.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018

    La ricorrente aveva dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata e aveva chiesto la sospensione del giudizio, ma non aveva poi depositato documentazione attestante la definizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per articolare i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 327 c.p.c.

    Utilizzato come termine lungo per impugnare; la Corte ha ritenuto che alla data della seconda notificazione fosse già decorso.

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare l'applicazione delle regole del processo civile alle impugnazioni delle sentenze tributarie, salvo le specialità del rito tributario.

  • art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992

    Interpretato come norma speciale che disciplina i luoghi di notifica nel processo tributario; la Corte ha ribadito che le notifiche vanno effettuate nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata, e che le variazioni di domicilio hanno effetto solo se comunicate con le forme previste.

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla rappresentanza e difesa dell'ente davanti alla Commissione tributaria regionale e alla regola del domicilio eletto presso il difensore o struttura che assiste l'ente.

  • art. 138 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte nel descrivere le forme di notifica ricomprese nella consegna in mani proprie.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte nel novero delle forme di notifica che possono condurre alla consegna al destinatario.

  • art. 83 r.d. n. 37 del 1934

    Richiamato per distinguere il domicilio eletto extra districtum presso il difensore da quello presso il difensore del foro del giudice, ai fini degli oneri di comunicazione del mutamento del domicilio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, dato atto della sussistenza dei presupposti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le impugnazioni delle sentenze sono soggette al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., salvo specialità del rito, e la tempestività va verificata con riferimento al perfezionamento della notifica per il notificante.
  • Quando la notifica del ricorso per cassazione non va a buon fine per causa imputabile al notificante, non può operare il meccanismo della ripresa del procedimento notificatorio con effetto retroattivo: se la nuova notifica avviene oltre il termine di impugnazione, il ricorso è tardivo e inammissibile.
  • Nel processo tributario la notifica va eseguita nel domicilio eletto o nel domicilio risultante dagli atti; se il domicilio del difensore o della struttura che assiste la parte muta nel corso del giudizio, il notificante deve attivarsi per individuare l'effettivo recapito quando la variazione sia conoscibile o comunque rilevabile secondo l'ordinaria diligenza.
  • La disciplina speciale delle notificazioni tributarie prevale sulle regole civilistiche generali: la "consegna in mani proprie" costituisce modalità sempre utilizzabile, ma non esonera il notificante dal rispetto delle regole sul luogo di notifica e sull'aggiornamento del domicilio eletto.
  • Le censure di merito formulate contro gli avvisi di accertamento restano assorbite se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per tardività della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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