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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23251/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita avente ad oggetto un alloggio con garage, stipulato in relazione a un immobile edificato in forza di convenzione ex art. 35 della L. n. 865/1971, con conseguente limite legale al prezzo di cessione. Il promissario acquirente aveva chiesto la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al prezzo massimo convenzionale, oltre a importi asseritamente indebitamente richiesti per l'ascensore e ad altre utilità collegate a parti comuni. Il Tribunale aveva inizialmente accolto la domanda di trasferimento; la Corte d'appello, in riforma della non definitiva, aveva invece ritenuto che il bene promesso non fosse sufficientemente determinato o determinabile, perché la planimetria richiamata nel preliminare non era stata prodotta e l'atto non conteneva dati catastali, confini e superficie, affermando che tale carenza impediva l'esecuzione in forma specifica. In seguito, la stessa Corte d'appello aveva comunque condannato il promittente venditore a restituire somme eccedenti il prezzo consentito dalla convenzione, valorizzando le pretese restitutorie derivanti dalla nullità del preliminare. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'erede del promittente venditore contro tale sentenza d'appello, ma la ricorrente ha poi rinunciato al ricorso. Il controricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c. solo per contestare la liquidazione delle spese disposta nel decreto di estinzione, ritenuta non congrua.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso già dichiarata con decreto presidenziale e ha confermato in sede collegiale l'estinzione del giudizio. Ha respinto la contestazione del controricorrente sulla liquidazione delle spese, ritenendo congruo l'importo liquidato con il decreto in relazione al valore della controversia e all'attività effettivamente svolta, senza che assumesse rilievo comparativo la diversa liquidazione in un altro procedimento. Ha quindi confermato il decreto di estinzione e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con liquidazione complessiva di euro 2.200, di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali e accessori. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, poiché il giudizio era estinto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato come norma che consente l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre; la sentenza d'appello aveva escluso la praticabilità di tale tutela in mancanza di una determinazione sufficiente del bene promesso.

  • art. 35 L. n. 865/1971

    Richiamato quale fonte della convenzione urbanistica che imponeva un prezzo massimo di cessione degli immobili realizzati nel comparto convenzionato.

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    Norma che consente alla parte controricorrente di chiedere la fissazione dell'udienza dopo la dichiarazione di estinzione, al fine di contestare questioni accessorie come la liquidazione delle spese.

  • D.M. n. 55/2014

    Utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ha ritenuto che la somma liquidata nel decreto fosse superiore ai minimi tariffari applicabili alla fase effettivamente svolta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere, in caso di estinzione del giudizio, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del T.U. spese di giustizia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., l'oggetto del preliminare deve risultare determinato o almeno determinabile sulla base del contenuto del contratto, poiché la sentenza costitutiva deve attuare il regolamento negoziale senza poter integrare aliunde gli elementi essenziali mancanti.
  • Se il bene promesso in vendita è descritto solo in modo generico e il rinvio a una planimetria allegata non può essere verificato perché l'allegato non è prodotto in causa, il bene non può considerarsi determinato o determinabile ai fini della tutela ex art. 2932 c.c.
  • In presenza di un preliminare relativo a immobile costruito in regime convenzionato, il prezzo di cessione non può superare il limite stabilito dalla convenzione richiamata dalla disciplina speciale; le somme pagate oltre tale limite possono fondare pretese restitutorie.
  • Dopo la rinuncia al ricorso, la declaratoria di estinzione del giudizio può essere confermata anche in sede collegiale; la contestazione successiva può riguardare solo profili accessori, come la regolazione delle spese.
  • La liquidazione delle spese va valutata in relazione al valore della controversia e all'attività effettivamente svolta, non essendo decisivo il raffronto con la liquidazione disposta in altra causa diversa quanto a fase processuale e attività compiute.
  • Quando il giudizio di legittimità è estinto, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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