Cassazione Civile, Ordinanza n. 23240/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un professore associato di un'università pubblica era stato condannato in sede contabile, con successiva riduzione in appello, al pagamento di una somma pari a compensi percepiti per un incarico libero-professionale svolto senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. denunciando, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 3, 7 e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012. Ha sostenuto che l'addebito era anteriore all'introduzione del comma 7-bis dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 e che l'obbligo di versamento dei compensi avrebbe natura di sanzione legale per violazione del dovere di fedeltà, indipendente dai presupposti della responsabilità per danno erariale. Ha inoltre dedotto che, se la controversia attiene al rapporto di lavoro del professore universitario, essa ricadrebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e che l'utilizzo del rito contabile costituirebbe sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ritenendo che la sentenza impugnata avesse correttamente applicato i principi consolidati delle Sezioni Unite. Ha ribadito che l'azione promossa per ottenere il riversamento dei compensi percepiti da un dipendente pubblico per incarichi non autorizzati integra una fattispecie di responsabilità erariale tipizzata e rientra nella giurisdizione della Corte dei conti quando è proposta dal Procuratore contabile, anche se i fatti sono anteriori all'introduzione del comma 7-bis dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001. Ha escluso che si tratti di controversia di lavoro devoluta al giudice amministrativo, trattandosi non del rapporto di impiego in sé ma della responsabilità amministrativa per violazione degli obblighi connessi all'incarico extraistituzionale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la qualità meramente formale della parte pubblica e per la mancata attività difensiva dell'altra intimata.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
base del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice contabile
usato come parametro per dichiarare inammissibile il ricorso, perché contrario a principi di diritto già consolidati
art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001
l'obbligo di versamento dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati ha natura sanzionatoria ex lege; il comma 7-bis, introdotto dalla L. n. 190 del 2012, non è stato considerato innovativo
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
invocato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma ritenuto inconferente rispetto alla controversia in esame
richiamato per sostenere che il rapporto dei professori universitari rientrerebbe nell'area del pubblico impiego disciplinata dal decreto
richiamato nel motivo di ricorso, ma senza rilievo decisivo nella decisione
ha introdotto il comma 7-bis dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001; la Corte ribadisce che la disposizione non è innovativa rispetto all'orientamento giurisprudenziale precedente
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La domanda della pubblica amministrazione o del Procuratore contabile volta a ottenere il riversamento dei compensi percepiti da un dipendente pubblico per incarichi svolti senza autorizzazione non integra una semplice controversia di lavoro, ma una fattispecie di responsabilità erariale tipizzata.
- L'obbligo di versamento dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati ha natura sanzionatoria ex lege e non richiede la dimostrazione dei consueti presupposti della responsabilità aquiliana o del danno erariale in senso stretto, quando sia azionato secondo la disciplina speciale dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001.
- L'introduzione del comma 7-bis dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 non ha carattere innovativo, ma recepisce e consolida un orientamento giurisprudenziale già formatosi sulla natura e sulla giurisdizione della pretesa restitutoria.
- Quando il Procuratore contabile agisce per l'omesso riversamento dei compensi da incarico non autorizzato, la controversia appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti; la giurisdizione del giudice amministrativo resta invece riferita alle controversie sul rapporto di impiego in quanto tale.
- L'accertamento circa la necessità dell'autorizzazione per lo specifico incarico extralavorativo attiene ai limiti interni della giurisdizione contabile e non comporta difetto assoluto di giurisdizione.
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