Cassazione Civile, Ordinanza n. 23249/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un atto di compravendita del 7 maggio 1991 con cui una parte aveva ceduto all'altro coniuge la quota del 50% di un immobile sito in Carpi. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base di una presunta controdichiarazione e di asserite confessioni stragiudiziali; la corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda di simulazione assoluta, ritenendo che, trattandosi di contratto redatto per iscritto, tra le parti la prova della simulazione potesse essere data solo mediante controdichiarazione proveniente dalla parte contro il cui interesse era stata formata e consegnata agli altri contraenti, circostanze non riscontrate nel caso concreto. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto violazione degli artt. 1414, 1417, 2722, 2724, 2725 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la simulazione avrebbe potuto essere provata anche con altri mezzi, in particolare con confessione stragiudiziale e indizi documentali, e censurando anche il vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo relativo alla simulazione, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata via PEC, ma aveva depositato soltanto la copia autentica con attestazione di conformità, senza la relata di notificazione. La relazione non risultava neppure prodotta dal controricorrente. Inoltre, la notifica del ricorso era avvenuta oltre sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata, sicché operava il termine breve e l'omissione non era sanabile. La Corte ha pertanto dichiarato improcedibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla simulazione del contratto
richiamato come norma sulla prova della simulazione
richiamato in relazione ai limiti alla prova testimoniale contro il contenuto del contratto
richiamato come disciplina delle eccezioni ai limiti probatori
richiamato in tema di prova di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam
richiamato nel quadro della dedotta falsa applicazione delle regole di valutazione della prova
richiamato nel quadro della dedotta falsa applicazione delle regole di valutazione della prova
richiamato quale vizio motivazionale denunciato in ricorso
indicato come termine e modalità di deposito del ricorso e dei documenti necessari
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
ritenuto violato per mancato deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione
richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza
richiamato come termine lungo di impugnazione quando la notificazione non risulti allegata
richiamato come possibile modalità di produzione della documentazione mancante
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Se il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ai fini del controllo sulla tempestività dell'impugnazione deve depositare, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; la mancanza di tale documento comporta improcedibilità del ricorso, salvo che la relata sia prodotta dal controricorrente o risulti già nel fascicolo d'ufficio.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione non è sanata dal fatto che il controricorrente non contesti la notificazione della sentenza, poiché il relativo controllo è officioso e grava sul ricorrente l'onere documentale previsto dall'art. 369 c.p.c.
- Quando la notificazione della sentenza rende operativo il termine breve di impugnazione, la verifica della procedibilità va compiuta sulla base della relazione tra data di pubblicazione della sentenza e data di notificazione del ricorso; se il ricorso è proposto oltre il termine breve e manca la relata della notificazione della sentenza, il ricorso è improcedibile.
- La controversia sulla simulazione di un contratto scritto, pur se centralmente discussa nel merito, può restare assorbita da un rilievo preliminare di rito quale l'improcedibilità del ricorso per cassazione, senza che la Corte debba pronunciarsi sui motivi sostanziali dedotti.
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