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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23249/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un atto di compravendita del 7 maggio 1991 con cui una parte aveva ceduto all'altro coniuge la quota del 50% di un immobile sito in Carpi. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base di una presunta controdichiarazione e di asserite confessioni stragiudiziali; la corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda di simulazione assoluta, ritenendo che, trattandosi di contratto redatto per iscritto, tra le parti la prova della simulazione potesse essere data solo mediante controdichiarazione proveniente dalla parte contro il cui interesse era stata formata e consegnata agli altri contraenti, circostanze non riscontrate nel caso concreto. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto violazione degli artt. 1414, 1417, 2722, 2724, 2725 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la simulazione avrebbe potuto essere provata anche con altri mezzi, in particolare con confessione stragiudiziale e indizi documentali, e censurando anche il vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo relativo alla simulazione, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata via PEC, ma aveva depositato soltanto la copia autentica con attestazione di conformità, senza la relata di notificazione. La relazione non risultava neppure prodotta dal controricorrente. Inoltre, la notifica del ricorso era avvenuta oltre sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata, sicché operava il termine breve e l'omissione non era sanabile. La Corte ha pertanto dichiarato improcedibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ai fini del controllo sulla tempestività dell'impugnazione deve depositare, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; la mancanza di tale documento comporta improcedibilità del ricorso, salvo che la relata sia prodotta dal controricorrente o risulti già nel fascicolo d'ufficio.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione non è sanata dal fatto che il controricorrente non contesti la notificazione della sentenza, poiché il relativo controllo è officioso e grava sul ricorrente l'onere documentale previsto dall'art. 369 c.p.c.
  • Quando la notificazione della sentenza rende operativo il termine breve di impugnazione, la verifica della procedibilità va compiuta sulla base della relazione tra data di pubblicazione della sentenza e data di notificazione del ricorso; se il ricorso è proposto oltre il termine breve e manca la relata della notificazione della sentenza, il ricorso è improcedibile.
  • La controversia sulla simulazione di un contratto scritto, pur se centralmente discussa nel merito, può restare assorbita da un rilievo preliminare di rito quale l'improcedibilità del ricorso per cassazione, senza che la Corte debba pronunciarsi sui motivi sostanziali dedotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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