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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23262/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Il Fondo aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. contro l'atto di compravendita con cui un soggetto aveva acquistato dal debitore una quota di immobile e alcuni terreni agricoli, sostenendo di essere creditore del medesimo debitore in forza di una precedente condanna al pagamento, in solido con lui, di differenze retributive e TFR in favore di una lavoratrice, poi soddisfatta dal Fondo. In appello la domanda revocatoria era stata rigettata perché, a seguito della riforma della sentenza di lavoro, era stata esclusa la responsabilità del Fondo verso la lavoratrice e, conseguentemente, ritenuta caducata la pretesa di manleva/rivalsa verso il debitore. Con il ricorso per cassazione il Fondo deduceva: violazione degli artt. 112, 336 e 2909 c.c. e nullità per motivazione apparente; erronea negazione dell'esistenza di un giudicato interno/esterno sulla manleva; violazione degli artt. 336, 1203 e 2909 c.c.; omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, anche caducata la statuizione di manleva, avrebbe comunque avuto un credito verso il debitore sia per ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. verso la lavoratrice sia per surrogazione/rivalsa ex art. 1203 c.c. verso il debitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha confermato che la statuizione di manleva era dipendente dalla condanna principale del Fondo e che la riforma della decisione di merito aveva eliminato il presupposto stesso del diritto di rivalsa. Ha inoltre osservato che la deduzione del diverso credito ex art. 1203 c.c. era nuova e non consentita in cassazione, oltre a non risultare adeguatamente specificata. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore per rendere inefficace l'atto dispositivo compiuto dal debitore

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma della sentenza principale travolge anche le statuizioni dipendenti, come la condanna di manleva condizionata alla soccombenza nel rapporto principale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione per asserita omissione di pronuncia o incongruenza decisoria

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse risolta in base alla dipendenza della garanzia dalla statuizione principale

  • art. 345 c.p.c.

    evocato in via gradata, ma la Corte ha rilevato la novità di una parte delle deduzioni in appello/cassazione

  • art. 1203 c.c.

    richiamato per sostenere la surrogazione del solvens nei diritti del creditore soddisfatto, ma la relativa questione è stata reputata nuova e non scrutinabile

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per affermare il diritto alla ripetizione dell'indebito nei confronti della lavoratrice, a seguito della caducazione del titolo del pagamento

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato implicitamente come requisito di specificità e autosufficienza, ritenuto non rispettato per la deduzione del credito ex art. 1203 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata come norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La domanda di garanzia o di manleva che presuppone la soccombenza del convenuto nel rapporto principale è priva di autonomia: se viene meno, in appello, la condanna principale che ne costituisce il presupposto, cade anche la statuizione sulla rivalsa.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore deve essere titolare di un credito attuale e sussistente verso il debitore al momento della proposizione della domanda; se tale credito manca per effetto della riforma della decisione presupposta, difetta il presupposto dell'azione.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, né può essere scrutinata una diversa fonte del credito non dedotta e specificamente trattata nei precedenti gradi di merito.
  • La ripetizione dell'indebito verso il soggetto che ha ricevuto il pagamento e la rivalsa/surrogazione verso un terzo sono pretese diverse e non automaticamente sovrapponibili; la loro configurabilità va dedotta e provata in modo specifico.
  • La riforma della sentenza di primo grado incide anche sulle statuizioni dipendenti ai sensi dell'art. 336 c.p.c., con effetto travolgente rispetto alle pronunce accessorie o condizionate.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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