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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15078/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso della quota pari al 90% delle imposte dirette e dell'IVA versate per l'anno 1990 da un contribuente residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990, rimborso richiesto ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio confermando in parte l'accoglimento del ricorso introduttivo. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, per mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario del contribuente per difetto di indicazione del quantum e della prova del pagamento delle somme richieste; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, nonché di fonti UE, sostenendo che non spettasse il rimborso al contribuente; 3) violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014 come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, assumendo applicabile lo ius superveniens ai giudizi pendenti e la conseguente riduzione o esclusione del rimborso in base alle risorse stanziate.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i tre motivi perché accoglie l'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione: il ricorso era stato notificato via PEC in forma digitale, ma al momento rilevante non risultava dimostrato il tempestivo deposito dell'attestazione di conformità della copia analogica non autenticata. La successiva produzione dell'attestazione non è stata ritenuta sufficiente, poiché non erano presenti elementi oggettivi per dimostrarne il deposito entro l'adunanza camerale. La Corte dichiara quindi improcedibile il ricorso, condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, e respinge la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; precisa inoltre che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la soccombente è una PA ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente come norma del ricorso introduttivo nel processo tributario, per sostenere il difetto di requisiti di ammissibilità dell'istanza originaria

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare che fosse stato provato il presupposto del diritto al rimborso

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    base normativa del chiesto rimborso del 90% delle imposte versate dai residenti nelle aree colpite dal sisma del dicembre 1990

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    richiamato dalla ricorrente quale disciplina sopravvenuta rilevante sul trattamento dei rimborsi

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. in L. n. 123 del 2017

    invocato per sostenere l'applicabilità dello ius superveniens ai giudizi pendenti e la riduzione/esclusione dei rimborsi in base alle risorse disponibili

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro formale del primo motivo per nullità processuale

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale

  • art. 9, comma 1-bis, L. n. 53 del 1994

    richiamato in tema di attestazione di conformità della copia analogica notificata via PEC

  • art. 10-ter L. n. 53 del 1994

    richiamato in tema di attestazione di conformità della copia analogica notificata via PEC

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato per il disconoscimento della conformità della copia informale all'originale

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per escludere la responsabilità aggravata, perché deve derivare da condotte processuali del medesimo giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile alla PA soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • Cass., Sez. U., n. 22438 del 2018

    richiamata per il principio sull'improcedibilità del ricorso notificato via PEC e sul deposito dell'attestazione di conformità

  • Cass. n. 27480 del 2018

    richiamata in continuità con il principio delle Sezioni Unite sull'attestazione di conformità

  • Cass., Sez. U., n. 8312 del 2019

    richiamata in continuità con il principio delle Sezioni Unite sull'attestazione di conformità

  • Cass., Sez. U., n. 25041 del 2021

    richiamata per delimitare i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione notificato in copia analogica di originale telematico via PEC è improcedibile se, in mancanza di attestazione di conformità tempestivamente depositata o comunque di elementi oggettivi che ne provino il deposito entro il termine rilevante, il controricorrente non abbia sanato il vizio con un deposito ritualmente autenticato o con mancato disconoscimento della copia.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per vizio formale del deposito, la Corte non affronta i motivi di merito proposti dalla ricorrente.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede condotte processuali riferibili al giudizio in cui è proposta la domanda e non può essere desunta in via presuntiva dalla sola soccombenza.
  • Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla pubblica amministrazione soccombente quando essa sia ammessa alla prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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