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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15061/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972 per IVA relativa ad acquisti di beni indicati nel d.m. 22 dicembre 2005, non versata dal cedente, effettuati negli anni 2006 e 2007. La CTR aveva valorizzato il fatto che gli acquisti erano avvenuti a prezzi inferiori a quelli di mercato e che il cedente non aveva versato l'IVA. Con sei motivi la ricorrente denunciava: 1) l'inammissibilità dell'appello erariale per difetto di specificità ex artt. 53 d.lgs. n. 546/1992 e 342 c.p.c.; 2) insufficiente motivazione sul valore dei beni ceduti, ritenuto inferiore ai valori normali; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'anormalità dei prezzi; 4) violazione degli artt. 14 e 60-bis d.P.R. n. 633/1972 per avere la CTR confrontato solo alcune operazioni e non tutte; 5) ulteriore vizio motivazionale per mancata considerazione di tutto il materiale probatorio; 6) analoga censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'atto di appello dell'Ufficio era specifico e idoneo a contestare la decisione di primo grado nel suo complesso, mediante richiamo ai documenti del processo verbale di constatazione. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo, quinto e sesto perché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il vizio di insufficienza motivazionale e perché le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché fondato su una lettura erronea della sentenza impugnata: la CTR non aveva adottato un criterio di campionamento, ma aveva esaminato fatture relative a cessioni di beni analoghi effettuate da altri operatori, rilevando prezzi superiori rispetto a quelli praticati nelle operazioni contestate. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma è applicata per ritenere legittima la cartella di pagamento emessa per l'IVA non versata dal cedente in relazione ad acquisti di beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005, quando risultino gli elementi fattuali richiesti, tra cui il prezzo inferiore ai valori di mercato.

  • d.m. 22 dicembre 2005

    Individua i beni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'appello tributario è ammissibile se contiene una censura specifica della decisione impugnata e consente di ricavare inequivocamente le ragioni di doglianza.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato quale parametro di specificità dei motivi di gravame, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per la dedotta violazione di norme processuali nell'esame del primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, non è più denunciabile il vizio di insufficiente motivazione; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso nei limiti consentiti dalla nuova formulazione.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    La modifica introdotta da questa disposizione ha determinato la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per affermare che il giudizio di legittimità tributario non ha connotazioni di specialità tali da sottrarlo alla disciplina generale del ricorso per cassazione.

  • artt. 14 e 60-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamati nel motivo di ricorso; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente perché la sentenza di merito aveva correttamente valorizzato il confronto tra i prezzi praticati e quelli di mercato sulla base delle prove in atti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello è specifico quando, pur senza una confutazione analitica di ogni passaggio della sentenza, individua chiaramente la parte della decisione contestata e le ragioni del dissenso, anche mediante rinvio a documenti già prodotti in causa.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio motivazionale non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove: la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile l'insufficienza della motivazione; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso nei limiti tracciati dalla nuova norma.
  • La censura di violazione di legge è ammissibile solo se la parte accetta l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e contesta esclusivamente la sussunzione; se mette in discussione l'accertamento fattuale, il motivo degrada a doglianza di merito e diventa inammissibile.
  • In tema di responsabilità del cessionario ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, la verifica della legittimità della pretesa può fondarsi sul riscontro che gli acquisti siano stati effettuati a prezzi inferiori a quelli di mercato, in presenza degli ulteriori presupposti previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioControllo tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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