Cassazione Civile, Ordinanza n. 15064/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e accessori relativo all'anno d'imposta 2004, emesso nei confronti di una società operante nel commercio all'ingrosso di macchine utensili. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi e imposta detraibile assumendo che le operazioni fatturate fossero oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato integralmente le riprese. In Cassazione la società ha proposto otto motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e per mancata chiara qualificazione delle operazioni come oggettivamente o soggettivamente inesistenti, con riflessi sul regime dei "costi da reato"; violazione delle regole sulla prova e sulla valutazione delle prove per non avere la CTR esaminato la prova contraria; ulteriori censure di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, tutte costruite sull'assunto che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti e che la CTR avesse posto in rilievo la consapevolezza della società nella frode altrui; infine, censura relativa all'applicazione dello ius superveniens in materia di deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello identificava chiaramente le operazioni come oggettivamente inesistenti e non presentava contraddizioni tali da renderla incomprensibile. Ha però accolto il primo motivo nei limiti dello ius superveniens: poiché la qualificazione come operazioni oggettivamente inesistenti rende applicabile, per le imposte sui redditi, la disciplina sopravvenuta dell'art. 8, commi 1 e 2, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012, la CTR dovrà riesaminare la questione dei costi nei limiti previsti da tale norma. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o rigettati perché fondati sull'erroneo presupposto della inesistenza soggettiva delle operazioni, mentre la CTR aveva correttamente accertato la loro inesistenza oggettiva. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
primo comma n. 4; primo comma n. 3; primo comma n. 5
Le censure sono state ricondotte ai diversi vizi denunciabili in cassazione, ma il sindacato sulla motivazione è stato limitato al minimo costituzionale.
Richiamato ai fini della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
artt. 24 e 111 Cost.
art. 111 comma 6; art. 24
Richiamati in relazione al diritto di difesa e all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Invocati dalla ricorrente per lamentare una errata valutazione del materiale probatorio.
artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati in tema di detrazione IVA e requisiti documentali della fattura.
artt. 17, 18, 21 e 22 Sesta direttiva 77/388/CEE
vigenti artt. 173, 178, 193 e 206 della Direttiva 2006/112/CE
Richiamati dalla ricorrente sul diritto alla detrazione IVA nell'ipotesi prospettata di operazioni soggettivamente inesistenti.
Richiamati per la prova presuntiva e il ragionamento indiziario.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova, specie nelle operazioni oggettivamente inesistenti.
La Corte ne ha affermato la rilevanza sopravvenuta e retroattiva, applicabile anche d'ufficio, ai fini della deducibilità dei costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti; la CTR dovrà tenerne conto in rinvio.
Legge di conversione del d.l. n. 16 del 2012, richiamata per la disciplina sopravvenuta sui costi da reato.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
Richiamato nel testo come disposizione modificata dalla normativa sopravvenuta sui costi relativi a operazioni inesistenti.
Massime di principio
- In tema di operazioni fatturate come inesistenti, se l'Amministrazione prova l'oggettiva inesistenza delle operazioni, l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza si sposta sul contribuente; la sola regolarità formale di fatture, scritture contabili o pagamenti non è sufficiente a vincere la prova dell'ufficio.
- Quando la sentenza di merito qualifica le operazioni come oggettivamente inesistenti, i motivi di ricorso costruiti sull'ipotesi della loro inesistenza soggettiva sono inammissibili per difetto di interesse, se non incidono sulla ratio decidendi effettivamente adottata.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è confinato alle sole anomalie motivazionali che incidono sull'esistenza stessa della motivazione; non è censurabile il mero difetto di sufficienza o l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico decisivo è stato comunque esaminato.
- In materia di imposte sui redditi, per operazioni oggettivamente inesistenti, la disciplina sopravvenuta sui costi da reato si applica retroattivamente e anche d'ufficio, con il limite che i componenti positivi direttamente afferenti a beni o servizi non effettivamente scambiati non concorrono alla formazione del reddito rettificato nei limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione.
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