Cassazione Civile, Ordinanza n. 15065/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società operante nel commercio all'ingrosso di macchine utensili impugnava, in cassazione, la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2003, fondato sulla contestazione di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La ricorrente articolava nove motivi: denunciava anzitutto nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque contraddittoria, lamentando che il giudice di merito non avesse chiarito se le operazioni fossero oggettivamente o soggettivamente inesistenti, con rilievo anche per il trattamento dei cosiddetti costi da reato; censurava poi la valorizzazione della consapevolezza della frode altrui e deduceva l'omesso esame delle prove contrarie offerte dalla società. Con ulteriori motivi sosteneva, in via subordinata, che la CTR avesse errato nel ricondurre la vicenda a ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, invocando norme IVA e la disciplina sui costi da reato. Infine lamentava l'omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo a un maggior ricavo presunto collegato a un'operazione con altra società e alla ripartizione del risparmio fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo limitatamente allo ius superveniens sull'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, rilevante per le imposte sui redditi nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, e ha rigettato o dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini il profilo dei costi ai fini delle imposte dirette alla luce della disciplina sopravvenuta e provveda anche sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
È il parametro processuale usato per inquadrare i singoli motivi di ricorso; la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi sindacabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" e che il vizio processuale è rilevante solo se determina un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale in tema di motivazione e diritto di difesa, ma le censure sono respinte salvo il profilo accolto sul diritto sopravvenuto.
art. 111 Cost., comma 6
Richiamato per la necessità di motivazione della sentenza; la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse apparente o incomprensibile.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La Corte esclude la nullità della sentenza d'appello perché la motivazione, nel testo, è esistente e intelligibile.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione, ritenuto soddisfatto dalla CTR.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, comma 2, n. 4
Usato per dedurre la nullità della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio motivazionale denunciato.
art. 8 d.l. n. 16 del 2012, commi 1 e 2, conv. in L. n. 44 del 2012
La Corte afferma che, per le imposte sui redditi e in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, la disciplina sui costi da reato ha portata retroattiva ed è applicabile anche d'ufficio in cassazione e nel giudizio di rinvio.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
Richiamato dalla ricorrente in collegamento con la disciplina dei costi da reato; la Corte ribadisce l'applicabilità della normativa sopravvenuta nei limiti indicati dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato nei motivi relativi alla detrazione IVA; la Corte ribadisce che, accertata l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l'effettività delle operazioni contestate.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme all'art. 19 del d.P.R. IVA nei motivi della ricorrente, ma non conduce all'accoglimento delle censure.
artt. 17, 18, 21, 22 Sesta direttiva 77/388/CEE
Invocati dalla ricorrente sul versante IVA; la Corte non accoglie le censure perché le operazioni sono state correttamente qualificate come oggettivamente inesistenti.
artt. 173, 178, 193, 206 direttiva 2006/112/CE
Richiamati quale disciplina europea corrispondente in materia IVA, senza esito favorevole per la ricorrente.
Richiamati per le presunzioni; la Corte ribadisce che, in presenza di elementi idonei forniti dall'Amministrazione, l'onere di provare l'effettività delle operazioni grava sul contribuente.
La Corte ribadisce il principio di riparto dell'onere della prova: una volta provata dall'Ufficio l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne la reale esistenza.
Richiamato nei motivi contro la valutazione probatoria della CTR; la censura è dichiarata inammissibile o priva di interesse.
Invocato per censurare la valutazione delle prove, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Richiamato nel motivo sull'omessa pronuncia; la Corte nega l'ammissibilità della censura per difetto di concreto pregiudizio e carenza di autosufficienza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione è censurabile solo quando presenti anomalie che si risolvano in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza.
- In tema di IVA e di imposte dirette, quando l'Amministrazione dimostri l'oggettiva inesistenza delle operazioni mediante elementi idonei, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; la mera esibizione di fatture, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non sono di per sé sufficienti.
- Nei casi di operazioni oggettivamente inesistenti, il profilo della consapevolezza del contribuente rispetto a un'eventuale frode altrui è irrilevante ai fini dell'accertamento dell'inesistenza oggettiva, se la qualificazione della ripresa è correttamente impostata su tale base.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Il vizio processuale denunciato in cassazione è ammissibile solo se la parte alleghi e dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla violazione processuale, non essendo sufficiente la mera protesta di irregolarità formale.
- Per le imposte sui redditi, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, la disciplina sopravvenuta sui costi da reato introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 ha efficacia retroattiva ed è applicabile anche d'ufficio; il giudice del rinvio deve applicarla nel riesame della pretesa fiscale.
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