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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15068/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che, accogliendo gli appelli dell'Ufficio, aveva confermato il recupero a tassazione di maggiori imposte derivanti dal disconoscimento della deduzione di costi e della detrazione IVA relativi a un contratto di service stipulato con la società madre unico socio. La contribuente ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta non inerenza di alcune prestazioni; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR avrebbe fondato la decisione sulla presunta illiceità/strumentalità all'elusione fiscale del contratto, mentre l'Ufficio avrebbe contestato solo l'antieconomicità; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, per avere il giudice di merito valorizzato elementi non contestati negli avvisi; 4) omessa motivazione sulla mancata valutazione di prestazioni contrattuali idonee a dimostrare la congruità del corrispettivo e, in sostanza, sull'IVA detratta per l'anno 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi attinenti al vizio di motivazione e all'omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva esaminato il contratto di service e spiegato, con motivazione sufficiente, perché alcune prestazioni non fossero inerenti all'attività d'impresa della contribuente. Ha dichiarato inammissibili congiuntamente il secondo e il terzo motivo perché fondati su un presupposto fattuale smentito dalla sentenza impugnata: l'Ufficio aveva contestato la non inerenza dei costi, non la sola antieconomicità. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sull'IVA 2004, poiché la CTR si era espressamente pronunciata affermando la fondatezza del recupero anche per tale annualità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per i motivi di ricorso prospettati come violazione di legge processuale e omessa pronuncia; la Corte ne valuta la fondatezza alla luce del contenuto effettivo della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è respinta perché la decisione di merito non ha pronunciato su un tema diverso da quello devoluto, avendo giudicato sulla non inerenza dei costi come contestata dall'Ufficio.

  • art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È invocato dalla ricorrente in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, ma la censura è dichiarata inammissibile perché basata su un presupposto fattuale errato.

  • art. 56, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato insieme alle norme sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato quale parametro della motivazione dell'atto impositivo; la censura viene respinta/inammissibile nei termini indicati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura di omessa pronuncia o di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata se la sentenza di merito ha effettivamente deciso sulla questione devoluta, anche con motivazione sintetica ma inequivoca.
  • La valutazione di inerenza dei costi d'impresa, quando sia sorretta dall'esame del contratto e delle sue clausole, integra un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente coerente e sufficiente.
  • Le censure di vizio di motivazione o di omessa motivazione non possono trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
  • È inammissibile il motivo che presupponga una diversa ricostruzione del contenuto dell'atto impositivo o degli appelli dell'Ufficio rispetto a quella chiaramente desumibile dalla sentenza impugnata.
  • La contestazione della deducibilità di costi e della detraibilità dell'IVA può essere sorretta dalla non inerenza delle prestazioni rispetto all'oggetto dell'impresa; quando il giudice accerti tale non inerenza, il recupero erariale può essere confermato anche per annualità connesse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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