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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15063/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate dalla società contribuente per l'anno d'imposta 2001, con recupero di IVA, IRPEF e di un credito d'imposta. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo carente la motivazione della decisione di primo grado e soprattutto affermando che il mancato invio dell'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo integrasse violazione di legge. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360 c.p.c., per aver la CTR aderito alla tesi della contribuente senza esporre un percorso argomentativo comprensibile; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto necessario, a pena di invalidità della cartella, il previo invio dell'avviso bonario anche in una procedura ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto inammissibile, per effetto della riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., la parte della prima censura che lamentava l'insufficienza motivazionale, ma ha esaminato e ritenuto fondata la doglianza sulla motivazione apparente, riqualificata come vizio ex art. 360, n. 4 c.p.c. Ha inoltre ritenuto fondata la seconda censura, osservando che la CTR aveva affermato in modo apodittico la necessità dell'avviso bonario senza accertare se nella dichiarazione vi fossero incertezze su aspetti rilevanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione, dopo la riforma del 2012, è censurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; la motivazione apparente integra invece un vizio denunciabile come nullità della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 6, comma 5, L. 212/2000

    Il previo avviso bonario rileva solo quando, in sede di controllo automatizzato, emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non basta la mera liquidazione cartolare.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Nel controllo automatizzato l'Ufficio effettua una verifica meramente cartolare dei dati dichiarati e può iscrivere a ruolo la maggiore imposta senza previo avviso di recupero, salvo specifiche incertezze rilevanti.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Per l'IVA, il controllo automatizzato della dichiarazione consente l'iscrizione a ruolo sulla base dei dati dichiarati, nei limiti del controllo cartolare.

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    Il controllo formale è distinto dal controllo automatizzato: richiede una, sia pur ridotta, attività istruttoria e la comunicazione dell'esito, a pena di nullità.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012 conv. in L. 134/2012

    La riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. si applica alle sentenze pubblicate dal 11 settembre 2012 in poi.

  • art. 12 preleggi

    La nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. va interpretata secondo i canoni ermeneutici generali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di vizio motivazionale, per le sentenze soggette alla riforma del 2012, non può essere fondata sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo sull'omesso esame di un fatto decisivo o su anomalie motivazionali che si risolvano in nullità della sentenza.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di comprendere, attraverso un richiamo intelligibile agli atti o alle difese richiamate, le ragioni effettive della decisione; altrimenti si ha motivazione apparente.
  • In materia di controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali, il previo avviso bonario non è sempre necessario: esso è imposto solo quando dall'esame della dichiarazione emergano incertezze su aspetti rilevanti, mentre non è richiesto per la mera liquidazione cartolare di dati già dichiarati e verificati dall'Ufficio.
  • Il giudice tributario che ritenga invalida la cartella per mancato invio dell'avviso bonario deve accertare e motivare specificamente se, nel caso concreto, vi fossero effettive incertezze rilevanti nella dichiarazione; una affermazione apodittica di violazione di legge non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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