Cassazione Civile, Ordinanza n. 15062/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni emesso in relazione a violazioni in materia di imposte sul consumo per l'anno 2007, collegate a un avviso di pagamento relativo all'imposta di consumo sull'energia elettrica e alla relativa addizionale provinciale. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento delle sanzioni disposto in primo grado, ritenendo sussistente un legittimo affidamento della contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice d'appello avrebbe deciso come se l'appello riguardasse la pretesa impositiva dell'avviso di pagamento, mentre l'impugnazione dell'Ufficio riguardava specificamente le sanzioni. In via ulteriore, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria del giudizio sulle sanzioni in presenza di un rapporto di pregiudizialità con il giudizio relativo all'avviso di accertamento/pagamento sottostante.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso nella parte relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e al vizio di omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha osservato che il tema devoluto in appello non era la debenza dell'imposta, ma la sola legittimità delle sanzioni, e che la CTR aveva invece ricondotto l'appello a rilievi sulla pretesa impositiva dell'avviso di pagamento. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, affinché decida nuovamente sul profilo delle sanzioni e provveda anche alla liquidazione delle spese. Il rilievo relativo alla sospensione ex art. 295 c.p.c. è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per violazione processuale, in particolare per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su ciò che è effettivamente devoluto dalle parti; la decisione è viziata se attribuisce al gravame un contenuto diverso da quello reale.
art. 295 c.p.c.
La censura sulla sospensione necessaria è stata prospettata ma non esaminata nel merito, perché assorbita dall'accoglimento del motivo principale.
art. 10, comma 2, L. n. 212 del 2000
"Non sono irrogate sanzioni n' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa."
La CTR aveva richiamato questa norma per fondare il legittimo affidamento della contribuente; la Corte di cassazione non ne ha esaminato la corretta applicazione nel merito, limitandosi a rilevare che il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione perché effettivamente devoluta.
Massime di principio
- Il giudice d'appello viola l'art. 112 c.p.c. quando decide la controversia sulla base di un diverso oggetto rispetto a quello devoluto con l'impugnazione, omettendo di esaminare il motivo effettivamente proposto.
- Nei giudizi tributari, occorre distinguere nettamente tra la pretesa impositiva e il separato atto sanzionatorio: l'appello o il ricorso devono essere esaminati con riferimento all'oggetto specifico dell'atto impugnato.
- La censura di mancata sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. resta assorbita quando la decisione di cassazione si fonda già su un vizio processuale idoneo a determinare la cassazione con rinvio.
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