Cassazione Civile, Ordinanza n. 33617/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di IVA e IRAP derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione presentata per un periodo d’imposta anteriore alla scissione societaria. La cartella è stata notificata alla società beneficiaria della scissione parziale, quale coobbligata in solido per i debiti fiscali della società scissa. La società destinataria ha impugnato la cartella sostenendo: 1) che nel giudizio di appello fossero state introdotte questioni nuove in violazione delle preclusioni del processo tributario; 2) che la cartella non fosse stata preceduta nei suoi confronti da un avviso di accertamento; 3) che la notifica della cartella nei termini al solo obbligato principale non producesse effetto verso l’altro coobbligato e che, comunque, fosse maturata decadenza e/o prescrizione. La Corte ha trattato unitariamente i motivi, verificando se, in caso di scissione parziale, l’Amministrazione possa notificare alla beneficiaria una cartella riferita a debiti fiscali anteriori senza ulteriori avvisi o adempimenti e senza dover rinnovare i termini decadenziali nei confronti della beneficiaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di scissione societaria, la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione; pertanto l’Amministrazione può richiedere il pagamento mediante cartella senza oneri di preventiva reiterazione dell’avviso di accertamento o di ulteriori adempimenti motivazionali nei confronti della beneficiaria. Ha inoltre precisato che la notifica dell’atto al debitore principale consolida il potere di riscossione e rende il titolo riferibile anche al coobbligato, sicché non è necessaria una autonoma notifica alla beneficiaria nel termine di decadenza dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
artt. 57-58 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamati dalla ricorrente per contestare l’introduzione in appello di questioni nuove nel processo tributario.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
artt. 6 e 7 L. n. 212 del 2000
Richiamati per sostenere un difetto di previa conoscenza e di motivazione della pretesa tributaria.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma del controllo automatizzato richiamata per contestare la cartella e la sequenza procedimentale.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Norma sul controllo automatizzato IVA richiamata nel motivo di ricorso.
art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notifica dell’atto impositivo.
artt. 12, 13, 23, 24, 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamati per contestare il termine decadenziale e gli effetti della notifica della cartella al solo obbligato principale.
art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986
La Corte lo qualifica come norma tributaria generale: nelle scissioni, i controlli e i procedimenti accertativi si svolgono nei confronti della scissa, mentre le beneficiarie possono partecipare senza che l’Amministrazione debba effettuare avvisi o ulteriori adempimenti verso di esse.
art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997
Conferma la solidarietà illimitata delle società partecipanti alla scissione per le somme dovute a seguito di violazioni tributarie.
artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c.
Richiamati per evidenziare che il regime tributario della scissione diverge da quello civilistico delle obbligazioni civili.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella può essere notificata al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato; la notifica al debitore principale consolida il titolo anche nei confronti della coobbligata senza necessità di autonoma notifica nei suoi confronti entro lo stesso termine di decadenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato, ma il testo disponibile è tronco e non consente ulteriore specificazione.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, per i debiti tributari relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione la società beneficiaria è coobbligata in solido e può essere chiamata al pagamento anche mediante cartella, senza necessità di una nuova o reiterata notifica dell’avviso di accertamento già emesso nei confronti della società scissa.
- La disciplina tributaria della scissione deroga ai limiti della responsabilità civilistica delle società partecipanti: per i debiti fiscali anteriori all’operazione la responsabilità delle beneficiarie è più ampia e non opera il medesimo sistema di limiti patrimoniali previsto dal codice civile.
- La cartella di pagamento notificata al coobbligato può fondarsi sul ruolo formato nei confronti del debitore principale; non è necessario che l’Amministrazione notifichi al coobbligato un separato atto impositivo, purché il titolo originario sia stato validamente formato e la pretesa sia riferibile anche alla coobbligata per legge.
- La mancata reiterazione della notifica dell’atto impositivo alla società beneficiaria non lede il diritto di difesa, poiché la beneficiaria può far valere in sede di impugnazione della cartella tutte le difese dirette a contestare il fondamento della pretesa tributaria originaria.
- Nei rapporti di riscossione con pluralità di coobbligati, la notifica al debitore principale consolida il potere di riscossione e rende la cartella opponibile anche agli altri coobbligati, senza che ciò comporti una nuova decadenza a carico dell’Erario nei loro confronti.
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