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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16270/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da medici laureati e specializzati, iscritti a scuole di specializzazione prima del 2006, i quali avevano percepito durante il corso una borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 e sostenevano che tale importo non costituisse una remunerazione adeguata ai sensi della direttiva comunitaria richiamata. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta. In cassazione il gruppo di nove ricorrenti ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. per un refuso nella sentenza d'appello, che indicava erroneamente il numero della sentenza di primo grado; 2) violazione di norme nazionali e sovranazionali sulla remunerazione degli specializzandi, assumendo che la direttiva imponesse una misura minima e che, poiché dal 2006 era stata riconosciuta una remunerazione più elevata, anche gli specializzandi degli anni precedenti avessero diritto ex post alla stessa misura; 3) censura contro il rigetto della domanda di adeguamento e rivalutazione della borsa di studio; 4) violazione dell'art. 36 Cost., deducendo che l'attività degli specializzandi fosse lavoro subordinato e che la borsa non fosse retribuzione proporzionata; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla compensazione parziale delle spese. La ricorrente con ricorso separato ha dedotto un unico motivo, contestando l'affermazione secondo cui il diritto comunitario non aveva fissato una misura minima della remunerazione lasciando discrezionalità al legislatore nazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della ricorrente separata e ha dichiarato inammissibile il ricorso del gruppo principale. Ha ritenuto che il refuso nella sentenza impugnata non integrasse alcuna nullità; che la questione sulla spettanza della remunerazione agli specializzandi iscritti prima del 2006 fosse già coperta da orientamento consolidato, nel senso che la disciplina economica del d.lgs. n. 368 del 1999 si applica solo dall'anno accademico 2006-2007 e che la direttiva non imponeva un nuovo obbligo sulla misura della borsa; che la domanda di adeguamento e rivalutazione fosse infondata alla luce del blocco normativo dell'aggiornamento triennale per gli anni accademici 1992/1993-2005/2006, come chiarito dalle Sezioni Unite; che non fosse invocabile l'art. 36 Cost. perché l'attività degli specializzandi non integra rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; e che la regolazione delle spese di lite sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sia sindacabile in cassazione. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente separata alle spese e i restanti ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Il mero refuso nell'indicazione del numero della sentenza di primo grado non determina nullità della sentenza se non genera alcun dubbio sull'oggetto del giudizio, sulle parti o sui motivi di gravame.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Non introduce un obbligo ulteriore quanto alla misura della borsa di studio dei medici specializzandi iscritti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

  • Direttiva 82/76

    Nel ricorso viene invocata per sostenere l'esistenza di una misura minima della remunerazione, ma la Corte richiama l'orientamento secondo cui tale obbligo minimo non sussiste.

  • art. 39 d.lgs. 368/1999

    La disciplina del trattamento economico degli specializzandi si applica, per ripetuti differimenti, solo agli iscritti dall'anno accademico 2006-2007.

  • art. 6 d.lgs. 257/1991

    Regolava la borsa di studio percepita dagli specializzandi iscritti negli anni antecedenti il 2006.

  • art. 36 Cost.

    Non è applicabile alla posizione degli specializzandi perché l'attività non è qualificabile come lavoro subordinato o parasubordinato e manca una relazione sinallagmatica di scambio con la remunerazione prevista per legge.

  • artt. 13 e 16 della Direttiva 82/16

    Sono invocati dai ricorrenti a sostegno dell'adeguatezza della remunerazione, ma la Corte non aderisce alla tesi della misura minima obbligatoria.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti, senza esito favorevole, nell'ambito della doglianza sulla disparità di trattamento tra specializzandi di diverse annualità.

  • art. 14 CEDU

    Invocato dai ricorrenti, ma non rilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992

    Ha disposto il blocco dell'adeguamento triennale delle borse di studio per il periodo rilevante.

  • art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995

    Concorre, insieme alle altre norme richiamate, a confermare il blocco dell'aggiornamento della borsa.

  • art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993

    Concorre al blocco dell'aggiornamento della borsa di studio.

  • art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996

    Concorre al blocco dell'aggiornamento della borsa di studio.

  • art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997

    Concorre al blocco dell'aggiornamento della borsa di studio.

  • art. 22 l. n. 488 del 1999

    Concorre al blocco dell'aggiornamento della borsa di studio.

  • art. 36 l. n. 289 del 2002

    Concorre al blocco dell'aggiornamento della borsa di studio.

  • art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    Consente il rinvio alle motivazioni di precedente giurisprudenza conforme.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La decisione sulle spese, inclusa la compensazione e la sua misura, è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/2014

    Rileva ai fini della liquidazione delle spese in presenza di più soccombenti.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    Il valore della causa ai fini della liquidazione va determinato in base al petitum, assumendo la domanda di importo più elevato.

  • d.m. 147/2022

    Viene considerato per applicare la tabella vigente ratione temporis nella liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Il mero errore materiale o refuso nella sentenza impugnata non comporta nullità quando, dal complesso della motivazione, sia comunque inequivocabile l'oggetto del giudizio e l'identità della decisione richiamata.
  • Quando esiste un orientamento consolidato della Corte sulla questione di diritto, il motivo di ricorso che lo contrasta è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Per i medici specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina economica previgente; la direttiva europea richiamata non impone una remunerazione minima ulteriore rispetto a quella fissata dal legislatore nazionale per tali annualità.
  • L'adeguamento triennale della borsa di studio degli specializzandi può risultare bloccato da una successione di norme speciali che, con efficacia continua, ne escludano la rivalutazione per il periodo considerato.
  • L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è, di per sé, qualificabile come lavoro subordinato o parasubordinato; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. alla misura della borsa di studio.
  • La compensazione delle spese di lite e la misura della compensazione sono valutazioni riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se motivate nei limiti consentiti dall'ordinamento.
  • In cassazione le spese seguono la soccombenza e, in presenza di più soccombenti, possono essere liquidate tenendo conto del numero delle parti e dei criteri tariffari applicabili ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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