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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16210/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda quattro cartelle di pagamento emesse per II.DD. e IVA relative a periodi d'imposta dal 1999 al 2003, notificate al contribuente quale socio accomandatario di una società in accomandita semplice. In primo e secondo grado le cartelle sono state annullate perché ritenute tardive ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e, in primo grado, anche per prescrizione dei crediti. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione hanno dedotto, con motivo sostanzialmente sovrapponibile, la violazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602/1973, 1310, 2304, 2313, 2315 c.c. e 477 c.p.c., sostenendo che la tempestiva notifica della cartella alla società, quale debitore principale, impedisce la decadenza anche nei confronti del coobbligato solidale, e che la notifica al socio, anche se successiva al termine decadenziale, mantiene efficacia quale avvio dell'esecuzione forzata purché avvenga entro il termine di prescrizione decennale dalla definitività della pretesa.

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi principale e incidentale, ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché riesamini la controversia alla luce del principio secondo cui, in materia tributaria, la tempestiva notifica della cartella a uno dei condebitori solidali impedisce la decadenza anche verso gli altri. Restano assorbiti gli ulteriori profili non esaminati e il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella entro il termine ivi previsto, effettuata nei confronti di uno dei condebitori solidali, impedisce la decadenza anche verso gli altri obbligati solidali in materia tributaria.

  • art. 1310 c.c.

    In materia tributaria la norma sulla prescrizione viene applicata in via analogica/sistematica anche al profilo decadenziale, per la specialità della disciplina procedimentale pubblicistica.

  • art. 2304 c.c.

    Richiamato per il regime della responsabilità del socio di società di persone rispetto alle obbligazioni sociali.

  • art. 2313 c.c.

    Richiamato per la responsabilità del socio accomandatario nella società in accomandita semplice.

  • art. 2315 c.c.

    Richiamato per la disciplina applicabile alla società in accomandita semplice e alla responsabilità dei soci.

  • art. 477 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia esecutiva della cartella/notifica verso il coobbligato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la tempestiva notifica della cartella di pagamento a uno dei condebitori solidali impedisce la decadenza dall'azione anche nei confronti degli altri condebitori.
  • La disciplina tributaria della riscossione ha una fisionomia pubblicistica speciale che consente di applicare, anche al profilo decadenziale, il principio desumibile dall'art. 1310 c.c. in tema di obbligazioni solidali.
  • La notifica successiva della cartella al coobbligato solidale non è impedita dalla mancata notifica entro il termine decadenziale, se la pretesa è stata tempestivamente portata a conoscenza di altro obbligato solidale e sia rispettato il termine prescrizionale.
  • Il giudice di merito che ritenga necessaria la notifica tempestiva a ciascun coobbligato, senza considerare l'effetto impeditivo prodotto dalla notifica ad altro debitore solidale, viola i principi consolidati in tema di riscossione tributaria.
  • Nei rapporti di riscossione per debiti di società di persone, la responsabilità del socio accomandatario può essere fatta valere anche dopo la notifica tempestiva alla società, secondo il regime della solidarietà passiva richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneObbligazioni solidali
RamiTributiObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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