Cassazione Civile, Ordinanza n. 16209/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA e altri importi per gli anni 1997-1998, limitatamente a interessi e sanzioni. La commissione tributaria regionale aveva annullato la cartella solo in tale parte, ritenendo infondata la decadenza del potere di riscossione e valida la notifica, ma ravvisando un difetto di motivazione quanto al calcolo degli interessi e delle sanzioni, perché era indicata solo la somma complessiva senza spiegazione delle modalità di determinazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo che, trattandosi di pretesa già nota e di iscrizione a ruolo provvisoria, la motivazione della cartella sarebbe stata attenuata e sufficiente, senza necessità di esporre i calcoli di interessi e sanzioni. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi: (1) omessa pronuncia o omessa motivazione sulla decadenza del potere di iscrizione a ruolo e di notifica della cartella; (2) nullità/inesistenza della notifica per mancata relata anche in caso di spedizione postale e per mancata prova del contenuto della busta; (3) ulteriore doglianza sulla carenza di motivazione della cartella, richiamando norme generali sul procedimento amministrativo e sullo statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, rigettando integralmente il ricorso incidentale del contribuente. Ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sulla corretta applicazione del principio per cui, quando la cartella segue atti presupposti già definitivi che hanno determinato il quantum del debito, la motivazione può essere sintetica e non richiedere la dettagliata esposizione dei calcoli di interessi e sanzioni. Sono stati inoltre dichiarati inammissibili o infondati i motivi incidentali relativi a omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo e vizi di notificazione, anche alla luce della giurisprudenza sulla notifica a mezzo raccomandata e sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente principale tra le norme sulla riscossione, ma la Corte non ne ha tratto un principio decisivo autonomo
art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente principale tra le norme sulla riscossione, senza autonoma ratio decisoria
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
i termini di decadenza per la riscossione decorrono quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato per sostenere la sufficienza della motivazione della cartella in tema di sanzioni
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato nel ricorso incidentale per denunciare vizi della motivazione della sentenza tributaria
richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ribadisce che tale vizio è diverso dall'omessa motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
veicolo della censura di violazione/falsa applicazione di legge; il motivo deve confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
veicolo del vizio di nullità per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti
richiamato per l'inammissibilità della censura per omesso esame in presenza di doppia conforme
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
impone specificità dei motivi di ricorso per cassazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione puntuale degli atti e dei fatti rilevanti
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini del ricorso
la nullità della notifica della cartella è sanata dalla proposizione del ricorso per raggiungimento dello scopo
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
la notifica della cartella può avvenire anche mediante raccomandata A/R senza relata, con perfezionamento alla ricezione
richiamato nel motivo incidentale sulla notifica
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
rinvia alle norme sulle notificazioni del processo civile, con possibile applicazione della sanatoria
richiamato nel motivo incidentale sulla notifica
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
richiamato nel motivo incidentale sulla motivazione della cartella
art. 21-octies l. n. 241 del 1990
richiamato nel motivo incidentale sulla motivazione della cartella
la cartella deve essere motivata in modo sufficiente; quando segue atti presupposti definitivi basta il richiamo a tali atti e alla quantificazione degli accessori
obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
richiamato nel motivo incidentale
art. 41 CDFUE
richiamato nel motivo incidentale
richiamato nel motivo incidentale
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e il vizio di omessa motivazione sono eterogenei: il primo attiene alla mancanza totale di decisione su una domanda o eccezione, il secondo alla carenza argomentativa su questioni interne a una domanda già decisa; la loro confusione rende il motivo inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione il motivo che deduce violazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con la decisione impugnata, indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il punto della sentenza che se ne discosta; altrimenti la censura è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il ricorrente indica un fatto storico, decisivo e controverso, già discusso tra le parti, e non semplici argomenti difensivi o elementi istruttori.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non evidenzia specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La cartella di pagamento che segue atti fiscali già definitivi e idonei a determinare il quantum del debito può essere motivata con il richiamo agli atti presupposti e con l'indicazione dell'importo richiesto, senza necessità di esporre analiticamente i calcoli degli interessi e delle sanzioni.
- Quando la cartella costituisce il primo atto relativo alla pretesa per interessi, la motivazione deve indicare la base normativa degli interessi e la loro decorrenza, non essendo però necessario specificare i singoli saggi periodici o le modalità aritmetiche di calcolo.
- La notifica della cartella esattoriale può essere effettuata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, e la ricezione del plico fa fede della notifica salvo prova contraria del destinatario sul contenuto della busta.
- L'eventuale nullità della notificazione della cartella è sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente, per raggiungimento dello scopo dell'atto, anche in materia tributaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16206/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16207/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16208/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16210/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16214/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16215/2025 del 17/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →