Cassazione Civile, Ordinanza n. 16214/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce da un precedente ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di procura: la Corte aveva rilevato che la procura speciale depositata telematicamente non recava la firma del soggetto conferente, essendo indicato solo il nominativo a stampa senza sottoscrizione autografa e senza allegazione di file .p7m per un'eventuale firma digitale. Il ricorrente ha quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 391 bis c.p.c., sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore percettivo, poiché la firma della parte sarebbe invece stata presente in forma analogica sul documento cartaceo. In sostanza, la censura mirava a far valere che la sottoscrizione autografa apposta in calce al documento doveva essere riferita alla parte conferente e non al difensore autenticante. I resistenti non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la questione della sottoscrizione della procura non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma il risultato di un'attività valutativa e interpretativa del documento compiuta dalla stessa Corte nel precedente provvedimento. Poiché l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una falsa percezione immediatamente rilevabile senza attività ermeneutica, la doglianza del ricorrente, che in realtà contestava l'attribuzione della sottoscrizione illeggibile all'uno o all'altro dei possibili autori, è stata ritenuta inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione è ammessa nei limiti dell'errore di fatto revocatorio, secondo la disciplina richiamata dall'art. 391 bis c.p.c.
L'errore rilevante è solo l'erronea percezione dei fatti di causa, non l'attività interpretativa o valutativa; deve essere evidente, immediatamente rilevabile dagli atti e decisivo.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione immediata e oggettiva di un fatto risultante dagli atti, non una diversa lettura, qualificazione o interpretazione del documento o della vicenda processuale.
- Non è ammissibile la revocazione quando la censura investe l'attribuzione di una sottoscrizione illeggibile o ambigua, se per stabilirne l'autore è necessaria un'attività valutativa o ermeneutica.
- Il requisito dell'evidenza assoluta dell'errore esclude la revocazione ogni volta che il fatto dedotto sia oggetto di possibile discussione o richieda inferenze dal contenuto complessivo degli atti.
- La revocazione della decisione di cassazione non può trasformarsi in un mezzo per riesaminare nel merito la correttezza della precedente valutazione compiuta dalla Corte.
Come è indicizzato
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