Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16208/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili e maggiori ricavi ai fini di imposte dirette e IVA. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente e la CTR Lombardia aveva confermato l'accertamento analitico-induttivo, ritenendo inattendibile la contabilità per anomalie ed errori emersi in verifica. In cassazione la società articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e motivazione per relationem alla decisione di primo grado, senza esame delle censure di appello; 2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che l'Ufficio non avesse fornito indizi gravi, precisi e concordanti di ricavi non contabilizzati e avesse illegittimamente ripartito costi e invertito l'onere della prova; 3) ulteriore violazione delle medesime norme per erronea conferma dell'accertamento induttivo e dei suoi risultati; 4) nullità per motivazione illogica ex art. 132 c.p.c., per mancata considerazione delle osservazioni sul calcolo delle medie e sulla correttezza dell'accertamento; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il conseguimento, per alcuni eventi, di un margine superiore alla marginalità media. L'Agenzia delle entrate si è costituita solo per partecipare all'eventuale udienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, affermando che la sentenza della CTR non era meramente apparente perché conteneva un nucleo di valutazione autonoma, la sintesi delle richieste delle parti e una risposta, seppure concisa, alle censure dell'appello; ha inoltre ritenuto che la motivazione superasse il minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché, sotto la veste formale della violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo per il limite del giudizio di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., non essendo stata dimostrata la diversità delle rationes decidendi delle due sentenze di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente e non ha disposto sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto difese nel merito.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata in modo da rendere percepibile il fondamento della decisione; non basta una mera adesione formale alla decisione precedente se manca l'esame delle censure di appello.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Si applicano al giudizio tributario le regole sulla motivazione richiamate dal ricorrente e interpretate secondo il canone del minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione per relationem è ammissibile se consente il controllo del ragionamento decisorio e rende chiaro il rinvio alle argomentazioni rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione apparente o illogica è escluso quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile nel giudizio di doppia conforme, salvo che sia dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presupposti dell'accertamento; la Corte non entra nel merito perché le doglianze miravano alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per l'accertamento IVA; la Corte non rivede l'apprezzamento di merito sull'inattendibilità della contabilità.

  • artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere valutate dal giudice di merito; in cassazione non è consentito censurare il relativo apprezzamento se la doglianza mira solo a un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente lamentava l'erronea ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte osserva che la censura era in realtà diretta contro la valutazione delle prove e dei fatti.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per asserita illogicità della motivazione; la Corte esclude il vizio perché la sentenza di merito esprime comunque le ragioni del decisum.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Opera il limite alla deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme, salvo dimostrazione della diversità delle rationes di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima nel processo tributario quando, letta nel suo complesso, consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e di controllare le ragioni della decisione.
  • Non integra nullità della sentenza la motivazione sintetica se la decisione espone, anche in forma concisa, le ragioni poste a base del rigetto delle censure di appello e supera il minimo costituzionale.
  • In sede di legittimità non è consentito convertire formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito, delle prove e delle presunzioni, riservata al giudice di fatto.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorra la doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su diverse ragioni di fatto.
  • Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su inattendibilità della contabilità e presunzioni, la critica del contribuente deve misurarsi con la ratio decidendi del giudice di merito e non limitarsi a contestazioni astratte sull'onere della prova o sulla metodologia ricostruttiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.