Cassazione Civile, Ordinanza n. 16207/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette, IVA e IRAP relative all’anno 2008, con recupero di costi fatturati da una società terza (Sarreda s.r.l.) ritenuti non deducibili/non detraibili perché la fattura conteneva descrizioni generiche di presunti servizi di segreteria, mancava un accordo scritto, le due società avevano la stessa sede e la documentazione prodotta dalla contribuente era stata ritenuta incoerente con la visura camerale della società emittente. In appello la CTR aveva confermato la ripresa sui costi, dichiarando inammissibile per tardività l’appello incidentale dell’Ufficio sul residuo importo, e aveva ritenuto inammissibile per difetto di specificità un ulteriore motivo di appello della contribuente. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 75 (ora 109) TUIR e vizio motivazionale, sostenendo che i costi erano deducibili perché inerenti, certi, congrui e competenti, e che la CTR aveva errato nel negarli per genericità della fattura e per asserita non competenza; 2) violazione delle norme sull’accertamento e sulla motivazione dell’atto impositivo, lamentando che l’avviso non riportava le osservazioni difensive al PVC, con lesione del contraddittorio endoprocedimentale e della buona fede; 3) violazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/1992, contestando l’inammissibilità del motivo di appello sulla pretesa omessa pronuncia, assumendo che le doglianze fossero state specifiche e comprensibili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, quanto al primo motivo, la CTR si fosse attenuta ai principi secondo cui il contribuente deve provare esistenza, inerenza e, se contestata, coerenza economica dei costi deducibili, e che la fattura, se generica e non adeguatamente supportata da ulteriori prove, non è sufficiente a fondare la deduzione o detrazione; la prova addotta dalla contribuente è stata giudicata insufficiente perché limitata a una dichiarazione sostitutiva in contrasto con la visura camerale. Ha inoltre rilevato l’inammissibilità dei motivi relativi alla motivazione dell’avviso e all’omessa pronuncia per difetto di specificità e autosufficienza, poiché nel ricorso non erano riportati gli atti e i contenuti necessari a comprendere compiutamente le censure. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La deducibilità dei costi richiede prova dell'esistenza, dell'inerenza e della coerenza economica; la mera contabilizzazione non basta.
Norma attualmente vigente richiamata come corrispondente all'art. 75 TUIR.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non può essere usato per veicolare un nuovo apprezzamento dei fatti quando la censura, in realtà, mira a contestare la valutazione di merito.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura sulla motivazione dell'accertamento.
art. 40 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura sulla motivazione dell'accertamento.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura sulla motivazione dell'accertamento.
art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura sulla motivazione dell'accertamento.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L'appello deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
La fattura deve indicare in modo compiuto natura, qualità e quantità della prestazione, per consentire controllo e verifica fiscale.
art. 226, punti 6 e 7, direttiva 2006/112/CE
La normativa unionale richiede indicazione della natura e dell'entità dei servizi e della data di effettuazione/ultimazione della prestazione, per il controllo dell'imposta e della detrazione IVA.
art. 219 direttiva 2006/112/CE
Sono assimilati alla fattura anche i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposte dirette e IVA, il contribuente che intenda dedurre o detrarre un costo deve provarne l'esistenza, l'inerenza e, se contestata, la coerenza economica, non essendo sufficiente la sola contabilizzazione della spesa.
- La fattura costituisce prova favorevole al contribuente solo se reca indicazioni adeguate e specifiche sulla natura, qualità e quantità della prestazione; in presenza di descrizioni generiche, la fattura deve essere corroborata da ulteriori elementi probatori idonei.
- Ai fini della detrazione IVA, l'onere di dimostrare il diritto alla detrazione grava sul soggetto passivo, che deve produrre documentazione e chiarimenti integrativi sufficienti a consentire il controllo dell'Amministrazione.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico, chiaro e autosufficiente: la Corte non può essere costretta a ricostruire la censura mediante atti esterni non trascritti o adeguatamente riportati nel ricorso.
- L'inammissibilità per difetto di specificità colpisce anche i motivi che, pur formalmente evocando violazioni di legge, richiedano in realtà una rivalutazione del merito o non consentano di comprendere compiutamente l'oggetto della doglianza.
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