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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16206/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (importatore)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento doganale relativo a importazioni di capi di abbigliamento per bambini effettuate nel triennio 2008-2010. L’amministrazione doganale contestava l’omessa inclusione, nel valore dichiarato in dogana, delle royalties corrisposte per l’uso di marchi e disegni/loghi apposti sui prodotti importati, ritenendole rilevanti ai fini dei dazi e irrogando anche sanzioni amministrative sia all’importatrice sia al rappresentante indiretto. Dopo un primo contenzioso, la causa era stata rinviata dalla Cassazione al giudice tributario di merito per nuovo esame. In sede di rinvio, la decisione impugnata aveva accolto solo in parte le doglianze, confermando tuttavia la ripresa fiscale e le sanzioni quanto alle royalties. Con il ricorso per cassazione la società rappresentante indiretta deduceva, in sintesi: nullità della sentenza di rinvio per avere deciso fuori dai limiti del giudizio di rinvio e sulla base di un’ordinanza di cassazione riferita a una diversa controversia; applicazione dello ius superveniens derivante dalla giurisprudenza della CGUE; omessa pronuncia e motivazione apparente su vari profili; erronea determinazione delle sanzioni; omessa pronuncia sull’art. 220, par. 2, CDC; erroneo diniego di rimettere alla Corte di giustizia la questione sulla daziabilità delle royalties. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza del giudice di rinvio era radicalmente nulla perché fondata su una ricostruzione processuale incoerente: richiamava sentenze di primo e secondo grado diverse da quelle effettivamente pertinenti, faceva riferimento a un’ordinanza di cassazione relativa a un altro giudizio e, soprattutto, pronunciava anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al presente processo. Tale error in procedendo rendeva la motivazione del tutto non pertinente rispetto al thema decidendum e quindi la decisione giuridicamente inesistente o radicalmente nulla. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando la radicale nullità della sentenza del giudice di rinvio per incoerenza tra motivazione, dispositivo e reale oggetto del giudizio, con error in procedendo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Le altre censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro violato per omessa pronuncia e decisione fuori dai limiti del giudizio.

  • art. 132 c.p.c.

    Evocato in relazione al difetto di motivazione/struttura della sentenza.

  • art. 394 c.p.c.

    Usato per censurare l’inosservanza dei limiti propri del giudizio di rinvio.

  • d.lgs. 546/1992

    artt. 1, comma 2; 36; 61; 63, commi 3 e 4

    Richiamato come disciplina processuale del giudizio tributario e della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Evocato per il requisito costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicato come norma sul perimetro dei vizi denunciabili in cassazione.

  • art. 32 Reg. CE n. 2913/1992

    Richiamato come base del controllo sul valore doganale dichiarato.

  • art. 201 direttiva CE 112 del 2006

    Richiamato nel motivo relativo alla daziabilità delle royalties e allo ius superveniens.

  • d.P.R. 43/1973

    Richiamato nel motivo relativo alla disciplina doganale e alla rettifica del valore.

  • d.lgs. 374/1990

    Richiamato nel motivo sul regime doganale applicabile.

  • d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel contesto del motivo sulla disciplina dell’IVA all’importazione.

  • D.L. 746/1983

    Richiamato nel contesto del motivo sulla disciplina tributaria collegata alle importazioni.

  • art. 12 d.lgs. 472/1997

    Richiamato per contestare la determinazione delle sanzioni.

  • art. 220 CDC

    Richiamato per la denunciata omessa pronuncia su una causa di non contabilizzazione a posteriori dei dazi.

  • art. 157 Reg. CE n. 2454/1993

    Richiamato in relazione alla daziabilità delle royalties.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

Massime di principio

  • Una sentenza di rinvio è radicalmente nulla quando il giudice decide sulla base di una ricostruzione processuale non corrispondente agli atti, richiamando provvedimenti, sentenze o parti relativi a un diverso giudizio e così pronunciando su un thema decidendum solo apparente e non su quello effettivamente devoluto.
  • L’errore del giudice che motiva e decide su una causa diversa da quella effettivamente pendente integra un error in procedendo che determina nullità radicale del provvedimento per incoerenza assoluta tra oggetto del giudizio, motivazione e dispositivo.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi rigorosamente ai limiti tracciati dalla cassazione e alla concreta vicenda processuale riassunta; il superamento di tali limiti, specie se accompagnato da riferimenti a procedimenti estranei o a parti non coinvolte, travolge la validità della decisione.
  • Quando la decisione è nulla in radice per difetto di pertinenza rispetto al processo, le censure ulteriori restano assorbite e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame in diversa composizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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