Cassazione Civile, Ordinanza n. 07346/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo ai periodi d'imposta 2004 e 2005, fondato su accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, a seguito del rilievo di gravi irregolarità contabili. La CTR aveva ritenuto legittimo il metodo induttivo, ma aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente, annullando l'atto e rimettendo all'Ufficio la quantificazione dei ricavi in base al valore normale e agli indici OMI degli anni 2002-2003. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi: contestava la mancata quantificazione giudiziale delle imposte, l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo, l'uso di presunzioni supersemplici, la ritenuta genericità del vizio di motivazione per mancata allegazione degli atti presupposti e il diniego di consulenza tecnica d'ufficio. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale, deducendo a sua volta l'erroneità della sentenza nel ritenere infondata la pretesa e nel non procedere alla rideterminazione del dovuto, sostenendo la piena legittimità dell'accertamento induttivo e dell'uso delle presunzioni supersemplici, nonché l'erronea valutazione della prova contraria del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale nella parte in cui mirava a rivalutare il merito, ma ha accolto il primo motivo del ricorso principale, congiuntamente al secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio perché il giudice di merito provveda alla concreta rideterminazione delle maggiori imposte dovute, senza limitarsi ad annullare l'atto e a rimettere la quantificazione all'Ufficio. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento induttivo quando la contabilità è gravemente e complessivamente inattendibile, tale da permettere all'Ufficio di prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili e ricostruire il reddito con elementi indiziari anche molto deboli
art. 35, commi 2 e 23, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
richiamato come base per la determinazione del valore normale di cessione degli immobili
art. 35, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario, esclude la pronuncia di condanna indeterminata e impone al giudice di decidere nel merito sulla pretesa fiscale, senza limitarsi a demandare la quantificazione all'Ufficio
art. 35, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente, ma ritenuto non violato perché la censura non è stata specificamente articolata
richiamato nel motivo relativo alla legittimità dell'accertamento e dei poteri dell'Ufficio
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale norma sulla rettifica IVA nell'ambito dell'accertamento
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione all'accertamento induttivo e ai poteri dell'Ufficio IVA
art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato in relazione all'IRAP e ai criteri di accertamento
richiamato per il riparto dell'onere della prova, che in presenza di accertamento induttivo può gravare sul contribuente per dimostrare il contrario
richiamato per il tema delle presunzioni semplici e del loro uso nel procedimento di accertamento
richiamato quale parametro delle presunzioni semplici, che nell'accertamento induttivo puro possono anche non avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato per il diritto del contribuente alla conoscenza degli atti presupposti, ma la censura è stata respinta per genericità, essendo mancata specifica individuazione degli atti non allegati e della loro incidenza sulla pretesa
richiamato nel motivo sul mancato esame della consulenza tecnica e sul dedotto vizio di omessa pronuncia
richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza tributaria
richiamato nel motivo incidentale sulla necessità di decisione di merito sostitutiva
art. 3, comma 5, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
richiamato nel motivo sul quadro normativo applicabile alle presunzioni e all'accertamento
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel processo tributario di impugnazione-merito, se l'atto impositivo è ritenuto invalido per ragioni sostanziali, il giudice non può limitarsi ad annullarlo o a rinviare all'Ufficio la quantificazione del tributo, ma deve decidere nel merito e determinare l'imposta dovuta entro i limiti delle domande di parte.
- L'accertamento induttivo puro è legittimo quando le irregolarità contabili siano molteplici, gravi e tali da rendere complessivamente inattendibile la contabilità, consentendo all'Ufficio di prescindere dalle scritture e di fondarsi anche su elementi indiziari non assistiti dai requisiti ordinari delle presunzioni semplici.
- La distinzione tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro dipende dal grado di inattendibilità della contabilità: nel primo caso l'Ufficio integra o corregge i dati contabili; nel secondo può sostituirli con una ricostruzione presuntiva autonoma.
- In tema di accertamento induttivo, le presunzioni supersemplici possono essere utilizzate dall'Ufficio come base di ricostruzione del reddito, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova contraria specifica e idonea.
- La censura di omessa motivazione per mancata allegazione degli atti presupposti è ammissibile solo se il contribuente individua specificamente gli atti richiamati e spiega in che modo la loro mancata conoscenza abbia inciso sul diritto di difesa.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo di valutazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere pretesa come strumento necessario di integrazione probatoria dalle parti.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge una critica che mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito delle prove compiuta dal giudice di appello.
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